Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19290 del 21/02/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19290 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: BIANCHI LUISA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAULON FABRIZIO N. IL 30/01/1968 parte offesa nel procedimento
c/
COSTAGLIOLA SALVATORE N. IL 21/08/1974
avverso il decreto n. 206/2011 GIUDICE DI PACE di PINEROLO, del
24/05/2011
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. LUISA BIANCHI ;
lette/sentite-Ir conclusioni del PG DotteAAA
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Uditi difensor Avv. ;
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Data Udienza: 21/02/2014
33852/2013
1. Avverso il decreto di archiviazione emesso, inaudita altera parte, dal
giudice di pace di Pinerolo in data 24 maggio 2011 , nel procedimento penale
n. 206/11 RGDP a carico di Costagliola Salvatore – ha presentato ricorso per
cassazione la persona offesa, Paulon Fabrizio, lamentando che non gli era
stato dato avviso della richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico
ministero nonostante l’esplicita richiesta in tal senso formulata nella proposta
querela.
2. Il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta ha
chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile in quanto presentato
personalmente e sottoscritto dal difensore unicamente per autentica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Rileva
preliminarmente il Collegio, quanto alla regolarità formale del
ricorso, che il medesimo risulta redatto su carta recante il timbro
dell’avvocato difensore, timbro che figura anche nell’elenco degli allegati, e
reca in calce la procura speciale conferita al medesimo difensore, di modo
che può ritenersi che il difensore stesso, pur avendo sottoscritto per autentica
il ricorso stesso, abbia in realtà inteso fare propri i motivi di ricorso e
assumerne la paternità (V. sez. VI 4.6.2010 n.32563 Rv. 248347).
2. Il ricorso merita accoglimento.
Infatti non risulta notificato alla parte offesa l’avviso di_cui
cos ” n 28 agosto
2000, n. 274, art. 17, comma 2, pur avendo il
h querela
dichiarato di volere essere informato in ordine alla eventuale richiesta di
archiviazione. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di
legittimità, espresso con riferimento alla normativa concernente il
procedimento di archiviazione dinanzi al GIP ed applicabile anche al
procedimento dinanzi al Giudice di pace ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n.
274, art. 2, tale omissione configura una nullità deducibile con ricorso per
cassazione.
Si tratta, invero, della violazione del disposto dell’art. 127 c.p.p., comma 5,
ovvero della violazione del principio del contraddittorio e del diritto della parte
offesa ad avere accesso al procedimento di archiviazione. Il provvedimento
impugnato deve essere, pertanto, annullato senza rinvio e gli atti debbono
essere trasmessi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino
per il corso ulteriore.
.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugnato senza rinvio e dispone trasmettersi gli
atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino per quanto di
competenza.
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RITENUTO IN FATTO
Così deciso il 21.2.2014.