Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1929 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1929 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI SALVO EMANUELE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOBILE SALVATORE N. IL 15/02/1957
BELLAVISTA MARIANNA N. IL 02/12/1963
avverso la sentenza n. 4086/2010 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 10/10/2012
dato avviso alle parti ;
sentita la relazione fatta dal Consi gliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;
Data Udienza: 21/11/2013
OSSERVA
Nobile Salvatore e Bellavista Marianna
ricorrono per cassazione avverso la
sentenza emessa dalla Corte d’appello di
Palermo, in data 10-10-12 , che ha
confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il Nobile è stato condannato
per il reato di cui all’art 392 cp , così derubricata l’originaria imputazione . Reato
commesso in Partinico dal gennaio 2005 all’agosto 2005.
dell’art 392 cp e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e alla
ravvisabilità dell’elemento psicologico ; violazione dell’art 592 cpp in ordine alla
compensazione delle spese.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come le querele del 12-7-05 e del 10-8-05 fossero
tempestive poiché la persona offesa venne a conoscenza del mutamento dello stato
dei luoghi e dell’insediamento di terzi nell’immobile in occasione dei due accessi del
10-7-05 e del 10.8-05, condotte peraltro ancora parzialmente in corso al momento
dei predetti sopralluoghi . Né il reato è estinto per prescrizione, essendo stata
emessa la sentenza d’appello anteriormente alla scadenza del termine
prescrizionale. Nel merito, la Corte territoriale ha sottolineato come l’appellante
non abbia negato di avere ceduto in locazione l’immobile promesso in vendita al
querelante né di avere effettuato nella villa dei lavori che avevano determinato il
mutamento dello stato dei luoghi, in violazione della situazione possessoria della
persona offesa . D’altronde non era verosimile che quest’ultima avesse richiesto
essa stessa le predette opere, che avevano determinato il depauperamento
dell’immobile. Solo in virtù della natura di impugnazione incidentale dell’appello
proposto dalla parte civile nei confronti della Bellavista, il giudice di secondo grado
ha dichiarato quest’ultimo inammissibile. Di qui l’affermazione del giudice a quo
secondo cui sussistono giusti motivi per compensare tra le parti integralmente le
spese processuali.
I ricorrenti deducono violazione dell’art 157 cp ; tardività della querela ; violazione
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma
della sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita
delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della
correttezza logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende.
PQM
La Corte dichiara inammissibile it’ ricorso; e condanna i ricorrenti al pagamento delle
u4sct-,
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma , all ‘udienza del 21-11-13 .
di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .