Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19289 del 21/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 4 Num. 19289 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: BIANCHI LUISA

ha pronunciato la seguente

2 A-

i
.0. . 105.I 1■4 ZA

«

sul ricorso proposto da:
LISI CERVONE MAURIZIO N. IL 13/11/1976
avverso l’ordinanza n. 2128/2012 GIUD. SORVEGLIANZA di BARI,
del 05/07/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere . Dott. LUISA BIAgS14;
N
i
lette/serttite-le conclusioni del PG Do1624.
o t, ci7t,,L,ils2_

je_

Gteue

i

(v7rlutkAt2—In

c
tz;W

(–1A-211A,14,Q-6 0L

b

/L.—) •

Uditi difensor Avv.;

e

Data Udienza: 21/02/2014

5568/2013

Con ordinanza in data 22 gennaio 2013 il Tribunale di sorveglianza di Bari
dichiarava la propria incompetenza a decidere l’opposizione proposta da Lisi
Cervone Maurizio avverso il provvedimento del 18.7.2012 con il quale il
giudice di sorveglianza di Bari aveva revocato la precedente ammissione al
patrocinio a spese dello Stato rilevando che poiché la revoca era stata
determinata dal rilievo della iniziale mancanza delle condizioni di reddito (art.
112 lett.D DPR 115/002, il provvedimento doveva essere impugnato con il
ricorso per cassazione. Il giudice, nel dichiararsi incompetente, ordinava la
trasmissione degli atti a questa Corte di Cassazione per competenza.
Rileva il Collegio che erroneamente il Tribunale di Bari ha dichiarato la propria
incompetenza a decidere in ordine alla opposizione nei confronti della revoca di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Contro l’atto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato, quando il giudice ritenga di avere disposto l’ammissione stessa in
assenza delle condizioni di legge, non è esperibile direttamente il ricorso per
Cassazione, ma unicamente il reclamo di cui all’ art. 99 cit. decreto, davanti
allo stesso ufficio giudiziario nell’ambito del quale è stato emesso.
In tal senso si è espressa la consolidata giurisprudenza di questa Corte anche a
Sezioni unite (S.U. 14/07/2004 Rv. 228667) secondo cui il provvedimento di
revoca dell’ammissione al patrocino disposto a norma del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 112 è impugnabile, anche nell’ipotesi in cui sia stato
adottato illegittimamente d’ufficio, negli stessi termini e con i medesimi rimedi
stabiliti dal precedente art. 99 relativo all’istanza di ammissione. Il ricorso
immediato per Cassazione è espressamente previsto solo nell’ipotesi di revoca
disposta su richiesta dell’ufficio finanziario.
Tale indirizzo trova giustificazione nel fatto che, poiché la situazione che viene
a determinarsi a seguito della
revoca
è analoga
a quella scaturente dall’originario diniego di ammissione al beneficio, deve
ritenersi che il provvedimento sia impugnabile con le stesse modalità previste
per il caso di reiezione della domanda. La situazione non è mutata a seguito
dell’entrata in vigore della L. 17 agosto 2005, n. 168 di conversione del D.L. 30
giugno 2005, n. 115 che all’art. 9 bis ha sostituito l’art. 112, lett. d),
prevedendo esplicitamente la possibilità della revoca di ufficio da parte del
magistrato; nonché l’art. 113, comma 1, disponendo che “Contro il decreto che
decide sulla richiesta di
revoca
ai sensi dell’art. 112,
lett. d), comma 1, l’interessato può proporre ricorso per Cassazione, senza
effetto sospensivo, entro venti giorni dalla notizia avuta ai sensi dell’art. 97”.
Da una lettura coordinata di tali norme emerge che il ricorso diretto per
Cassazione è previsto solo in caso di decreto adottato a seguito di richiesta di
revoca e dunque sulla richiesta formulata dall’amministrazione finanziaria ai
revoca
sensi dell’art. 112, lett. D); e non, invece, quando la
avviene d’ufficio da parte del giudice. In tale ultimo caso, sono ancora

MOTIVI DELLA DECISIONE

P.t.m.

Qualificata l’impugnazione proposta da Lisi Cervone Maurizio quale
opposizione ex art. 99 dpr n.115/2002, dispone trasmettersi gli atti al
Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bari per quanto di competenza.
Roma il 21.2.2014.
Il Consigliere est.

Il Pres ente
Vincedzo Romis

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Penale

pertinenti le considerazioni prima esposte, che conducono a ritenere che l’atto
di
revoca
debba essere gravato col ricorso in
opposizione.
Nel caso di specie la revoca non è stata disposta a seguito di
formale richiesta dell’amministrazione finanziaria bensì a seguito di
un’informativa della Guardia di Finanza e soprattutto alla luce di alcune
circostanze di fatto ritenute indicative di una condizione economica
incompatibile col patrocinio gratuito.
In conseguenza, il gravame deve essere qualificato come ricorso in opposizione
e gli atti vanno trasmessi al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari per
il giudizio di opposizione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA