Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19289 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19289 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ANGILERI GIUSEPPE GIOVANNI nato il 18/06/1962 a MARSALA

avverso la sentenza del 30/05/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Giuseppe Giovanni Angileri ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte
d’appello di Palermo ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Marsala con cui egli è
stato condannato alla pena di legge per il reato di cui all’art. 334 c.p. Il ricorrente deduce, con
l’unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta
integrazione del reato.
2. Il ricorso è inammissibile.

diritto a sostegno delle doglianze, con ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di una
critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012,
P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2018

3. Ed invero, il ricorso è del tutto generico, là dove non circostanzia le ragioni di fatto e di

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