Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19288 del 13/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19288 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIETROFORTE MICHELE nato il 27/02/1985 a CORATO
avverso la sentenza del 20/10/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Michele Pietroforte ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte
d’appello di Bari, in parziale riforma dell’appellata sentenza del Tribunale dì Foggia, esclusa la
recidiva ed applicate le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena a lui inflitta
per il reato di evasione. Il ricorrente deduce, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il
vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato ed alla denegata applicazione
delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ed invero, il ricorso è generico, là dove non circostanzia le ragioni di fatto e dì diritto a
sostegno della doglianza; reitera il motivo concernente l’integrazione del reato ex art. 385 c.p.
già coltivato in appello senza confrontarsi con l’ineccepibile risposta data dalla Corte (v. pagine
2- 4 della sentenza) e rinnova il motivo riguardante la diminuente, in effetti riconosciuta dal
.Giudice del gravame.
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2018

2. Il ricorso è inammissibile.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA