Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19288 del 13/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19288 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PIETROFORTE MICHELE nato il 27/02/1985 a CORATO
avverso la sentenza del 20/10/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
Data Udienza: 13/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Michele Pietroforte ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte
d’appello di Bari, in parziale riforma dell’appellata sentenza del Tribunale dì Foggia, esclusa la
recidiva ed applicate le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena a lui inflitta
per il reato di evasione. Il ricorrente deduce, con l’unico motivo, la violazione di legge ed il
vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione del reato ed alla denegata applicazione
delle circostanze attenuanti generiche.
3. Ed invero, il ricorso è generico, là dove non circostanzia le ragioni di fatto e dì diritto a
sostegno della doglianza; reitera il motivo concernente l’integrazione del reato ex art. 385 c.p.
già coltivato in appello senza confrontarsi con l’ineccepibile risposta data dalla Corte (v. pagine
2- 4 della sentenza) e rinnova il motivo riguardante la diminuente, in effetti riconosciuta dal
.Giudice del gravame.
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2018
2. Il ricorso è inammissibile.