Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19287 del 13/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19287 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GRISETTI SABRINO nato il 21/07/1974 a RAVENNA
avverso la sentenza del 20/10/2016 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
Data Udienza: 13/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sabrino Grisetti ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale il Tribunale di
Reggio Emilia gli ha applicato la pena su richiesta in ordine al reato di evasione. Il ricorrente
deduce, con l’unico motivo, la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione in ordine al
mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Ed invero, in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione
giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle
ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc. Koumya, Rv. 234824).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare
una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2018
‘esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra