Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19286 del 28/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 19286 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CREMIS FELICE N. IL 12/05/1940
avverso l’ordinanza n. 117/2013 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
27/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
1,e/sentite le conclusioni del PG
e12.4.),(Zb

‘2,1e)u-19

Udin difAnsor

LI

/

Data Udienza: 28/01/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip presso il Tribunale di Lecce, con ordinanza del 24 gennaio 2013,
rigettava l’istanza di sequestro preventivo avanzata dal pubblico ministero in
sede con cui si chiedeva l’applicazione della misura cautelare reale su alcuni
immobili di proprietà della società facente capo a Cremis Felice, indagato per
illeciti edilizi commessi su fabbricato di un complesso agrituristico posto nel
Comune di Guagnano. Il Tribunale di Lecce rigettava l’istanza di riesame del
citato provvedimento, avanzata dal pubblico ministero. La Corte di cassazione,

al Tribunale di Lecce perché procedesse a nuovo esame in ordine alla sussistenza
o meno dell’aggravio urbanistico derivante dalla realizzazione delle opere edili in
argomento. Infatti il Tribunale del riesame, ritenuto pacifico il fumus commissi
delicti, aveva escluso il pericolo in mora perché le opere erano state eseguite da
almeno due anni, erano complete in ogni loro parte, realizzate in zona non di
pregio ambientale nonché funzionali a manufatti preesistenti. Per contro il
giudice di legittimità rilevava che la realizzazione dell’edificazione aveva
permesso la creazione di un organismo strutturale integralmente nuovo e
distinto da quello preesistente, comportante una maggiore volumetria, destinata
a soddisfare le esigenze di una più numerosa clientela nel complesso
agrituristico, con evidente aggravamento del carico urbanistico.

2. Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale di Lecce, con l’ordinanza indicata in
epigrafe, richiamate le considerazioni espresse dalla Corte di cassazione così
come sopra esposte, ha ritenuto certamente esistente l’aggravio del carico
urbanistico derivante dalla creazione, mediante le opere illecitamente realizzate,
di un organismo edilizio differente rispetto a quello preesistente, in grado di
determinare un significativo ampliamento della clientela della struttura ricettiva,
e pertanto ha disposto il sequestro preventivo dei manufatti di cui alla richiesta
avanzata dal pubblico ministero.

3. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Cremis a mezzo del difensore
di fiducia, avv. Salvatore Taurino.
3.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 44
lett, b) d.p.r. 380/01 e 13/D delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Guagnano.
Afferma l’esponente che le opere in questione sono da qualificarsi pertinenze
e che per esse è stata richiesta una sanatoria, rifiutata perché le opere
eccederebbero il rapporto massimo di copertura della superficie del lotto indicata
in 1,5%; per contro il successivo esame delle norme tecniche di attuazione ha

2

decidendo sul ricorso di quest’ultimo, annullava l’ordinanza impugnata con rinvio

permesso all’esponente di accertare che tale rapporto è pari al 15%. Da ciò il
ricorrente deduce il difetto di fumus commissi delicti.
Inoltre, poiché le opere in questione sarebbero consentite dagli atti
amministrativi evocati, il ricorrente assume che non vi può essere pericolo in
mora e che il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine alle
argomentazioni svolte dal Cremis con memoria difensiva. Infatti, continua,
rientrano nella violazione di legge la mancanza assoluta di motivazione e la
motivazione meramente apparente.

tipizzata come zona agricola e non si comprende, alla luce della giurisprudenza
costante per la quale essa non incide sul carico urbanistico, quale possa essere il
pericolo in mora. Il Tribunale del riesame doveva verificare tale pericolo in
relazione al requisito della concretezza e dell’attualità, nella specie mancanti
trattandosi di opere completate, di natura pertinenziale, che insistono su area
priva di vincoli.
3.3. Con un terzo motivo si rileva che in considerazione del fatto che le
opere sono terminate da oltre tre anni, sono cessate le esigenze cautelari e non
è prevedibile una futura demolizione degli immobili per gli interventi eseguiti, in
quanto essi trovano conferma nella normativa urbanistica di riferimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
Occorre rammentare che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento
di sequestro preventivo può essere proposto soltanto per violazione di legge (art.
325, co. 1 cod. proc. pen.). Se è vero che tale vizio risulta integrato anche in
ipotesi di motivazione totalmente omessa o di motivazione meramente
apparente, è però da precisare che tali concetti rimandano rispettivamente
all’assenza grafica e alla motivazione del tutto scissa dall’oggetto della decisione.
Nel caso che occupa, per contro, il Tribunale – chiamato dalla sentenza
rescindente a valutare l’esistenza nel caso concreto di un aggravio urbanistico,
peraltro sulla scorta di un’indicazione già offerta dal giudice di legittimità – ha
sinteticamente ma compiutamente espresso le ragioni per le quali è da ritenersi
sussistente tale aggravio, come rammentato nella superiore parte narrativa.
Rispetto a ciò, la prospettazione di ragioni che mi indicherebbero per
l’insussistenza del fumus risultano irrilevanti perché, pur volendo prescindere da
un’eventuale preclusione del tema derivante dalle pronunce emesse, rimandano
a un vizio motivazionale ancorché il ricorrente evochi al riguardo la violazione
delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale del Comune di
Guagnano. Invero risulta del tutto evidente che il motivo tende a vedere

3.2. Con un secondo motivo si sostiene che quell’immobile insiste su un’aria

affermata la conformità delle opere alla strumentazione urbanistica locale;
compito che certamente esula dei poteri di questa Corte.
Quanto alla tema del pericolo in mora, gli argomenti utilizzati dal ricorrente
non appaiono decisivi. Il fatto che le opere siano state terminate da oltre tre anni
non esclude l’aggravio del carico urbanistico, che neppure risulta escluso dal
fatto che si tratti di opera asseritamente pertinenziale. La conformità alla
strumentazione urbanistica è meramente affermata dal ricorrente, essendo
intervenuto un ben diverso giudizio nella sede propria.

delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/1/2O1.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA