Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19284 del 13/03/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19284 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI STASI MASSIMO nato il 22/05/1973 a FOGGIA
avverso la sentenza del 27/09/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;
Data Udienza: 13/03/2018
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Massimo Di Stasi ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello
di Bari ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Foggia, con cui egli è stato
condannato alla pena di legge per il reato di evasione. Il ricorrente deduce, con l’unico motivo,
la sussistenza di una situazione di non punibilità, essendosi egli allontanato dal domicilio per
uno stato di necessità.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Ed invero, il ricorso è generico, là dove non circostanzia le ragioni di fatto e di diritto a
sostegno della doglianza; deduce un motivo non coltivato in appello e dunque extra devolutum
ex art. 606, comma 3, c.p.p., e, ad ogni modo, promuove una rivalutazione su aspetti
squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi
a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu °cui/ percepibili, senza possibilità
di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n.
47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 marzo 2018
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