Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19283 del 28/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19283 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DOVERE SALVATORE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KOLLCAKU ARI N. IL 26/11/1984
avverso la sentenza n. 8073/2012 GIP TRIBUNALE di PADOVA, del
06/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE
DOVERE;
lette/seyfte le conclusioni del PG Dott. , ‘„,1.)c.—aL&
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< Data Udienza: 28/01/2014 A RITENUTO IN FATTO 1. L'avv. Giovanni Gentilini nell'interesse di Kollcaku Ari propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Gip presso il Tribunale di Padova ha applicato al Kollcaku la pena di anni quattro di reclusione ed euro dodicimila di multa per il reato di cui all'art. 73 T.U. Stup. 2. Il ricorrente deduce violazione dell'articolo 522 cod. proc. pen. per avere il giudice applicato all'imputato la pena sopraindicata per "il reato ascrittogli", motivazione del provvedimento si dia conto del fatto che l'aggravante originariamente contestata all'imputato sia stata esclusa già dalla concorde richiesta di applicazione della pena avanzata dalle parti, ratificata anche sotto tale aspetto il giudicante. Ad avviso dell'esponente la prevalenza che va accordata al dispositivo rispetto alla motivazione concreta la violazione dell'articolo 522 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è manifestamente fondato. 3.1. In primo luogo va osservato che la locuzione utilizzata dal giudice nel dispositivo della sentenza impugnata rimanda genericamente al reato ascritto all'imputato; non si fa quindi riferimento al reato ascritto, ad esempio, nella rubrica o nell'epigrafe del provvedimento medesimo. Ne risulta che tale indicazione allude alla contestazione quale si è sedimentata durante e all'esito del procedimento, che seppure contratto, ben può vedere modificarsi l'imputazione originaria. Infatti, il pubblico ministero può in limine modificare l'imputazione (Sez. 1, n. 13349 del 17/05/2012 - dep. 21/03/2013, D., Rv. 255049), come è accaduto nel caso di specie, ritenendo che non si attagli ai fatti la circostanza aggravante dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente; di ciò il giudice ha dato conto, operando anche una valutazione in termini di correttezza della esclusione della menzionata aggravante. Risulta pertanto chiaro a cosa alluda la locuzione utilizzata nel dispositivo della sentenza impugnata e la corrispondenza tra reato per il quale è intervenuta condanna e reato oggetto del processo. Risulta altresì la conformità della pronuncia al principio di diritto espresso da questa Corte secondo il quale, ove le parti si accordino, modificando l'originaria imputazione nel senso della eliminazione di uno dei reati contestati e della esclusione di aggravanti pure contestate, il giudice nel valutare la rispondenza alla legge dell'accordo della parti, non può fare a meno di apprezzare, anche attraverso l'esame degli atti, le ragioni — ai fini di verificare la legittimità dell'accordo in generale e della pena pattuita in particolare — della esclusione dalle imputazioni e dall'oggetto dell'accordo di uno dei reati contestati 2 secondo quanto può leggersi nel dispositivo della sentenza, nonostante nella e delle aggravanti, pure contestate. Di tale esclusione deve esporre le ragioni attraverso una concisa motivazione, venendo meno, in caso contrario, al preciso obbligo di verifica della legittimità del patto che la legge gli impone, legittimità che condiziona la ricezione del patto in sentenza da parte dell'organo giurisdizionale (così, in motivazione, Sez. 6, n. 46430 del 13/10/2009 - dep. 02/12/2009, P.G. in proc. Cassano e altri, Rv. 245443). Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen,. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al (millecinquecento/00), non emergendo ragioni di esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle ammende Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/1/2q14. pagamento alla cassa delle ammende della somma di euro 1500,00

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