Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19282 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19282 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LO BUE GIUSEPPE nato il 19/12/1952 a PALERMO

avverso la sentenza del 16/05/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
I:. Giuseppe Lo Bue ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello
di Palermo ha confermato l’appellata sentenza del Tribunale di Palermo con cui egli è stato
condannato alla pena di legge per i reati di abuso d’ufficio consumato (capi 1 e 2) e tentato
(capo 3), commessi quale medico in servizio presso vari consultori del capoluogo siciliano. Il
ricorrente deduce, col primo motivo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione
del reato di cui all’art. 323 c.p., nonostante – in relazione alle prestazioni erogate – non

alla ritenuta integrazione del reato di cui all’art. 323 c.p., nonostante la mancanza di prova
dell’elemento soggettivo del dolo “intenzionale”; con il terzo motivo, il vizio di motivazione in
ordine alla denegata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 323-bis c.p.,
nonostante la modesta entità del vantaggio economico tratto.
1.1. Nella memoria depositata in Cancelleria, il patrono del Lo Bue ha evidenziato come la
rilevata causa d’inammissibilità non riguardi il terzo motivo di ricorso ed insiste affinchè
l’impugnazione si trattata in udienza pubblica.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Ed invero, il ricorrente ripropone le stesse censure già dedotte in appello e non si confronta
con la risposta data dalla Corte sicula che (nelle pagine 14 e seguenti della sentenza
impugnata), dopo avere riportato i motivi d’appello, ha congruamente argomentato sia la
ritenuta integrazione del reato d’abuso d’ufficio (trattandosi di medico operante in una
articolazione territoriale del SSN, che aveva instaurato un “rapporto terapeutico” con le
pazienti e, pertanto, tenuto all’obbligo di astensione); sia il conseguimento di una condizione
favorevole sotto il profilo economico da parte dell’imputato); sia — infine — la correttezza del
diniego della diminuente dell’art. 323-bis c.p. (giusta l’acclarata abitualità della condotta).
4. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato
dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa
valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la
Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu ocull
percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2018

sussistesse un obbligo di astensione; con il secondo motivo, il vizio di motivazione in ordine

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