Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19281 del 25/01/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19281 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERILLO GAETANO N. IL 25/07/1962 parte offesa nel procedimento
PERILLO MASSIMO N. IL 15/05/1972 parte offesa nel procedimento
c/
BARRA ANTONIO N. IL 18/10/1967
RAIA SONIA N. IL 12/01/1973
CERCIELLO RAFFAELE N. IL 15/05/1972
avverso il decreto n. 2301/2012 GIP TRIBUNALE di NOLA, del
18/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Don. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 25/01/2017

RITENUTO IN FATTO

1.11 Giudice per le indagini preliminari di Noia, in seguito alla celebrazione
dell’udienza camerale, disponeva la archiviazione del procedimento iscritto nei
confronti egli indagati per il reato di cui all’art. 640 cod. pen.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore
delle persone offese che deduceva:

difesa, nella sua declinazione di diritto all’attivazione del contradditorio camerale
che deve precedere la decisione sulla richiesta di archiviazione; si deduceva che
la richiesta di archiviazione non era stata notificata al Perillo Gaetano, che
rivestiva la qualifica di persona offesa dal reato;
2.2. vizio di legge e di motivazione: il provvedimento impugnato non terrebbe
conto delle indicazioni contenute nell’atto di opposizione all’archiviazione
presentato nell’interesse del Perillo Massimo, così integrando una violazione
“sostanziale” del diritto al contraddittorio.

3. Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per il rigetto del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1 ricorsi sono inammissibili.
1.1. La doglianza proposta con il primo motivo, che rileva il difetto di notifica
dell’avviso della richiesta di archiviazione al Perillo Gaetano, persona offesa che
aveva presentato opposizione alla richiesta di archiviazione è manifestamente
infondata.
Nel caso di specie dagli atti emergeva che sia il Perillo Massimo, che il Perillo
Gaetano erano difesi dallo stesso avvocato, che riceveva l’avviso (nel quale era
indicato il solo Perillo Massimo) e partecipava regolarmente all’udienza camerale
fissata ai sensi dell’art. 409 comma 2 cod. proc. pen.
Nel corso di tale udienza , come emerge dagli atti, il difensore non eccepiva la
mancata notifica dell’avviso d’udienza al Perillo Gaetano, da lui assistito.
Il difetto di notifica si traduce in una nullità qualificabile come “relativa” in
quanto il mancato avviso lede gli interessi della persona offesa, soggetto
processuale legittimato a partecipare all’udienza camerale, ma al quale non è
attribuibile la qualità di “parte processuale”: il che non consente di estendere
2

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: sarebbe stato violato il diritto di

all’offeso la tutela generale riservata alle “parti” dall’art. 178 lett. c) cod. proc.
pen. e di riconoscere l’esistenza di una nullità generale a regime intermedio
(inquadramento ritenuto sulla base di una valutazione finalizzata alla diagnosi
differenziale del vizio in questione dalla nullità assoluta da Cass. sez, 2 n.
17447 del 1\04\2015 Rv. 263572; oltre che da Cass. sez. 4. N. 23185 del
15/04/200; Rv. 225589 e da Cass. sez. 1 n. 5054 del 17\01\2008, rv. 238656)
La nullità in questione è, tuttavia, espressamente prevista dall’art. 127 comma
5 cod. proc. pen. (a sua volta richiamato dall’art. 409 commi 2 e 6 cod. proc.

partecipare alla camera di consiglio, tra i quali si annovera senz’altro la persona
offesa.
Si tratta di vizio che deve essere tempestivamente eccepito dal difensore
presente essendo altrimenti sanato, come nel caso di specie, ai sensi dell’art.
184 cod. proc. pen.

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso che denuncia la violazione del
contraddittorio nella dimensione “sostanziale” è manifestamente infondato. Il
collegio ribadisce che il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di
archiviazione pronunciato all’esito dell’udienza camerale conseguente
d’opposizione è consentito solo per motivi concernenti la violazione del
contraddittorio ex art. 127 comma 5 cod. proc. pen. Secondo la giurisprudenza
della cassazione, che si condivide, è inoltre affetto da nullità per violazione del
principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione, il
provvedimento di archiviazione che omette di valutare le ragioni esposte dalla
persona offesa nell’atto di opposizione (Cass. Sez. 3, n. 19132 del 27/03/2014
Rv. 260109, Cass. sez. 7, n. 3826 del 09/10/2013, Rv. 259145). Il
contraddittorio risulta dunque tutelato non solo nella sua dimensione formale,
ma anche in quella sostanziale. La Corte di legittimità ha infatti individuato in
capo al giudice un onere di valutazione delle questioni proposte con l’atto di
opposizione.
Il merito della decisione adottata all’esito dell’udienza camerale resta invece,
interamente sottratto al sindacato di legittimità (Cass. sez. 1, n. 9440 del
03/02/2010 Cc., Rv. 246779; cass. sez. 2, n. 29936 del 04/07/2013, Rv.
256660;

Cass sez. 2, n. 39153 del 27/09/2012, Rv. 252982). Non è infatti

ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto o l’ordinanza di
archiviazione per vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per
omessa considerazione di circostanze di fatto già acquisite (v. Cass. 20.6.2004,
Migliaccio; Cass. 23.12.1992, Cassiano) e non possono essere censurate né “le
valutazioni espresse dal giudice a fondamento della ordinanza di archiviazione e
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pen.) ed è finalizzata a garantire la tutela degli interessi dei soggetti legittimati a

neppure le considerazioni in base alle quali il pubblico ministero abbia richiesto
l’archiviazione, essendo il giudice investito della richiesta del tutto libero di
motivare il proprio convincimento anche prescindendo dalle valutazioni
dell’organo titolare dell’azione penale” (Cass. pen. 28.9.1999, Mezzaroma e più
di recente Cass. sez. 1 n. 8842 del 7.2.2006). Pertanto non è consentito il
ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di archiviazione per motivi attinenti
alla valutazione del merito della notitia criminis (v. Cass. pen. sez. 6 n. 436 del
5.12.2002).

inadempimento civilistico, con motivazione che teneva in considerazione le
ragioni addotte nell’atto di opposizione orientato invece ad individuare nell’azione
degli indagati gli elementi costitutivi del reato di truffa.

2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una
somma che si determina equitativamente in € 1500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile itricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500.00 ciascuno a favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 25 gennaio 2017

L’estensore

idente

1.3. Nel caso di specie, il Tribunale riconduceva la condotta degli imputati ad un

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