Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19281 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19281 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RANCATI LIVIO nato il 14/10/1957 a PIACENZA

avverso la sentenza del 28/09/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

1. Livio Rancati ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello di
Brescia ha confermato l’appellata sentenza con cui il Gup del Tribunale di Cremona l’ha
-condannato, all’esito del giudizio abbreviato, alla pena di legge per il reato di cui all’art. 388
cod. pen. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione di legge penale ed il vizio di
motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della condizione di procedibilità rappresentata
dalla presentazione di una tempestiva querela; con il secondo motivo, la violazione di legge ed
il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato di cui
all’art. 388 cod. pen.; con il terzo motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in
ordine alla ritenuta insussistenza dell’esimente, anche putativa, di cui all’art. 51 cod. pen.; con
il quarto motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta
sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 388 cod. pen.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Ed invero, il ricorrente ripropone i medesimi argomenti già dedotti in appello senza
confrontarsi con le puntuali risposte fornite dalla Corte territoriale, il che costituisce causa
d’inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
4. D’altra parte, la Corte territoriale ha bene argomentato, con considerazioni aderenti alle
emergenze dell’incartamento processuale, lineari e conformi a logica e diritto – pertanto
incensurabili nella sede di legittimità -, le ragioni per le quali abbia ritenuto, in primo luogo,
tempestiva la querela (rispondendo ad un principio di diritto consolidato che il termine per la
querela per il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice decorre
dalla data in cui l’inottemperanza pervenga a conoscenza del creditore; v. Sez. 6, n. 37962 del
15/10/2010, Severino, Rv. 248604); integrati l’elemento oggettivo e soggettivo del reato di
mancata esecuzione dolosa del provvedimento giurisdizionale (non essendo rinvenibile una
reale ragione economica sottostante alla decisione di trasferire la sede della società a Panama
,e le relative quote ad una cittadina panamense); insussistenti i presupposti dell’invocata
esimente (là dove la supposta impossibilità di adempiere all’ingiunzione non può giustificare la
condotta attiva intrapresa al fine di sottrarre i beni e le quote sociali all’esecuzione coattiva,
sostanziatasi in operazioni fittizie e fraudolente) (v. pagine 4 e seguenti della sentenza
impugnata).
4.1. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato
dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa
valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la
Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu °cui/
percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

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