Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19281 del 03/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19281 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AMICO TERESA N. IL 16/11/1967
avverso la sentenza n. 823/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 23/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO
Gi Userei/m
Udito il Procuratore Generale in persona del 1bott.40.
che ha concluso per g

ói4 i< o Ai t Data Udienza: 03/04/2014 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23/5/2013 la Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città, in data 30/3/2012, aveva dichiarato Amico Teresa responsabile del delitto p. e p. dall'art. 95 d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, per avere affermato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento penale avanti quel Tribunale, di avere percepito, per l'anno di imposta 2005, un reddito in riferimento all'anno 2005, la percezione di un reddito familiare complessivo pari a C 20.256,71, superiore a quello prescritto ex art. 76, comma 1, d.P.R. 115/2002 per l'ammissione al patrocinio, con superamento della soglia reddituale massima consentita nel caso di specie, pari a C 15.493,68. In motivazione la Corte territoriale - pur dando atto del contrasto esistente sul punto nella giurisprudenza di questa Suprema Corte e aderendo all'orientamento da ultimo espresso da Sez. 4, n. 28802 del 16/02/2011, Polimeni, Rv. 250700 - respingeva la tesi proposta dall'appellante secondo cui, ai fini della configurabilità del reato de quo, occorre aver riguardo al reddito imponibile calcolato al netto delle detrazioni o deduzioni previste. Conseguentemente, posto che nell'istanza l'imputata aveva attestato la percezione di un reddito inferiore a quello che, sulla base di tale premessa, andava correttamente indicato, riteneva per ciò stesso (stante la falsità di tale attestazione) integrato il reato ascritto e giudicava ininfluente che l'unico componente percettore di reddito del nucleo familiare, ossia la cognata Amico Rosa, fosse andata a vivere con la famiglia dell'imputata solo nel mese di aprile del 2005: circostanza in ragione della quale l'appellante deduceva che dall'ammontare dei redditi facenti capo a quest'ultima occorreva sottrarre, ai fini del calcolo in questione, quello percepito nei mesi precedenti. 2. familiare complessivo di C 13.200,00 mentre dalle verifiche tributarie risultava, Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta che la Corte d'appello ha ingiustificatamente ritenuto ininfluente il fatto che la familiare Amico Rosa, unica a percepire reddito, si fosse trasferita presso l'abitazione dell'imputata soltanto nell'aprile del 2005. Osserva di contro che, pur guardando al reddito lordo risultante dalla dichiarazione presentata da Amico Rosa relativamente al periodo d'imposta dell'anno 2005, la sanzione di cui all'art. 95 d.p.r. 115/2002 non poteva irrogarsi, atteso che essa non ha mai falsamente attestato né la sussistenza delle 2 7 condizioni di reddito previste per il beneficio, né il reddito complessivo valutabile a tal fine. Considerato in diritto 2. Il ricorso è infondato. Pur accedendo alla tesi della ricorrente - secondo cui, ai fini della determinazione del reddito rispetto al quale valutare la sussistenza delle al reddito lordo percepito nell'anno di riferimento da Amico Rosa (pari, come s'è detto, a € 20.265,71), quello riferibile ai primi tre mesi dell'anno (e ciò in ragione del fatto che la predetta si è trasferita nell'abitazione dell'imputata solo nel mese di aprile del 2005) - ne risulterebbe, alla stregua di una semplice operazione aritmetica, un reddito pari a € (20.265.71 - 5.064,18 =) 15.192,54, nettamente superiore a quello dichiarato nell'istanza di ammissione (pari a complessivi € 13.200,00). Sebbene la valutazione di tale circostanza consentirebbe di ricondurre il reddito rilevante al di sotto del tetto fissato per l'ammissione al beneficio, ciò non escluderebbe comunque la configurabilità del reato contestato atteso che, come rammentato dalla stessa ricorrente, secondo consolidato indirizzo di questa Suprema Corte, integrano il delitto di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio (Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008 - dep. 16/02/2009, Infanti, Rv. 242152). 3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3/4/2014 condizioni di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, occorrerebbe sottrarre

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