Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19280 del 16/12/2016


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19280 Anno 2017
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TUTINELLI VINCENZO

SENTENZA
Sul ricorso proposto
dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza
nel procedimento a carico di
CAMPANELLA Cosimo Damiano , nato Canosa di Puglia il 1 gennaio 1982
avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza, in funzione di giudice dell’appello cautelare, in
data 4 ottobre 2016

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Vincenzo Tutinellì;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Francesco Salzano, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Potenza ha annullato l’ordinanza del GIP
presso il Tribunale di Potenza in data 13 luglio 2016 di rigetto della richiesta di revoca o modifica
della misura cautelare in atto disponendo la liberazione dell’indagato se non detenuto per altra
causa.
La contestazione riguardava i reati di tentata estorsione, porto d’armi, furto e incendio, tutti
aggravati ex art. 7 I. 203/91.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Potenza articolando i seguenti motivi.

1

Data Udienza: 16/12/2016

2. 1. Violazione dell’articolo 309 comma 9 e 310 cod. proc. pen. e carenza di motivazione
in ordine alla omessa integrazione del provvedimento impugnato, alla intervenuta valutazione
delle emergenze dibattimentali, alla disposta scarcerazione dell’indagato.
Afferma il ricorrente che non risulterebbe condivisibile l’applicazione analogica del comma
nono dell’articolo 309 cod. proc. pen. per come novellato dalla legge 47/15 in conseguenza del
fatto che, anche ove avesse ritenuto insufficiente la motivazione del provvedimento impugnato,
il Tribunale – in sede di appello cautelare – avrebbe potuto integrare la motivazione attraverso

avrebbe dovuto essere valutato anche in relazione al formarsi del giudicato cautelare e alle
precedenti valutazioni del contegno giudiziale dell’imputato.
Rileva ancora il Pubblico Ministero che lo stesso Tribunale in data 27 settembre 2016 aveva
affermato non poter valutare nel merito gli esiti dell’istruttoria dibattimentale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. In particolare, deve osservarsi come il provvedimento oggetto di ricorso risulti evidenziare
una serie di profili che attengono alle sopravvenienze dibattimentali e all’impossibilità di
individuare i provvedimenti iVbase pui dovrebbe ritenersi raggiunto il giudicato cautelare evocato
(r/

sia dal Tribunale che dal Pubblico Ministero .
Il Tribunale della libertà ha infine evidenziato come dovesse ritenersi che il compendio
indiziario fosse significativamente modificato in considerazione di elementi specificamente
indicati in motivazione.
In relazione a ciò, pur nel contesto di una motivazione alquanto sintetica, vi è l’indicazione
di parametri in base a cui lo stesso collegio risulta aver ritenuto la presenza di elementi
sopravvenuti tali da escludere la sussistenza dei presupposti dell’applicazione della misura
cautelare, tanto da disporne l’annullamento.
Ne consegue la sussistenza di una motivazione specifica, congrua, logica, coerente con il
contenuto del fascicolo processuale.
3. Non risulta sussistere alcuna applicazione analogica del disposto dell’articolo 309 comma
9 del codice di rito in relazione al mancato riferimento a profili di inefficacia e alla presenza di
un dispositivo di annullamento che risulta essere coerente all’affermazione della sussistenza di
elementi sopravvenuti ritenuti rilevanti.
4. Per altro verso, risulta del tutto erronea l’affermazione per cui – in sede di appello
cautelare avverso misura cautelare personale

non sia possibile valutare elementi sopravvenuti

successivamente al disposto rinvio a giudizio, posto che la preclusione alla rivalutazione del
compendio indiziario deriva piuttosto dalla sopravvenienze di sentenze di condanna, seppure non
definitive (su tale ultimo profilo v. – ex plurimis – Sez. 2, Sentenza n. 5988 del 23/01/2014 Rv.
258209).
5. Esclusa la fondatezza di tali profili, deve rilevarsi che il ricorso non impatta sulla logicità,
congruenza o coerenza intrinseca o estrinseca della motivazione, limitandosi a proporre una
2

gli atti a disposizione, tra i quali vi sarebbe il parere reso dallo stesso ufficio di procura che

interpretazione alternativa delle emergenze processuali poste a fondamento della decisione. Al
proposito, va ricordato che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula
dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi istruttori posti a
fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione
e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, sent. n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559;
sez. 6, sent. n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099).

6. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Dichiara inarpJiiissibile il ricorso.
Così deciso/’n Roma, il 16 dicembre 2016
Il Consigli re estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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