Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19280 del 03/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19280 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZANETTI MARIA ADRIANA N. IL 04/05/1967
avverso la sentenza n. 10002/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
29/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

etIrs-zirs
Dott.ssa M.G. Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento
senza rinvio, con trasmissione degli atti al PM;

dito, per la parte civiré-,TAWI

Data Udienza: 03/04/2014

RITENUTO IN FATTO
1. In data 29/10/2012 il Tribunale di Roma, pronunciando a seguito di
opposizione a decreto penale di condanna, ha dichiarato Zanetti Maria Adriana
colpevole del reato di cui all’art.116, comma 13, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 per
essersi posta alla guida del ciclomotore Yamaha MBK 101 CC senza avere mai
conseguito il titolo abitativo alla guida, condannandola alla pena di euro 1.200,00
di ammenda.

legge per difetto di correlazione tra l’imputazione così come formulata in sede di
emissione del decreto penale di condanna e la sentenza. La ricorrente deduce
che, con il decreto penale di condanna, era stata condannata alla pena di euro
1.250,00 di ammenda per essersi posta alla guida dell’autovettura Ford Escort tg
AG728PY, mentre in dibattimento il pubblico ministero ha contestato un fatto
diverso, imputandole di essersi posta alla guida del motociclo sopraindicato. Il
pubblico ministero, si assume, sostituendo l’imputazione, ha commesso un
errore di procedura, perché avrebbe dovuto chiedere la restituzione degli atti per
procedere ad una nuova contestazione, e il giudice, a sua volta, avrebbe dovuto
restituire gli atti al pubblico ministero. La contestazione di un fatto diverso,
mutando l’evento naturalistico in quanto il certificato che abilita alla guida di un
autoveicolo è diverso da quello che abilita alla guida di un motociclo, ha violato il
diritto di difesa, essendole stata preclusa la possibilità di estinguere il reato
pagando l’ammenda inflitta con il decreto penale di condanna, così rimanendo
incensurata, mentre l’opposizione è derivata proprio dal fatto che le fosse stata
contestata una condotta a lei non ascrivibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Preliminarmente, il ricorso va dichiarato ammissibile in quanto le

sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell’ammenda
sono inappellabili, in base all’art.593, comma 3, cod. proc. pen. Avverso i
provvedimenti per i quali non è ammesso l’appello, può essere proposto, a
norma dell’art.606, comma 2, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione.

2. Nel merito, data la specialità del rito, è opportuno prendere le mosse dai
tratti salienti del procedimento per decreto penale di condanna.
2.1. Tale procedimento si configura come rito a contraddittorio eventuale e
differito in funzione di economia processuale; la condanna viene, dunque,
emessa senza previo contraddittorio e consente, in difetto di opposizione, di
2

2. Ricorre per cassazione Maria Adriana Zanetti deducendo violazione di

evitare la condanna al pagamento delle spese del procedimento, l’applicazione di
pene accessorie, l’efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il
reato, inoltre, si estingue, quando il decreto concerne una contravvenzione, se
nel termine di due anni l’imputato non commette una contravvenzione della
stessa indole, estinguendosi altresì ogni effetto penale, ivi compresa la
condizione ostativa alla concessione di una successiva sospensione condizionale
della pena (art.460, comma 5, cod. proc. pen.).
2.2. L’opposizione opera come mezzo di contestazione dell’accusa e

esplicare in modo pieno, con le medesime garanzie e modalità previste nel
procedimento ordinario, in cui la notificazione del decreto opera come mezzo di
contestazione dell’accusa (Corte Cost. n.8 del 16 gennaio 2003).
2.3. Dinanzi al tribunale in composizione monocratica, la fase conseguente
all’opposizione al decreto penale di condanna è disciplinata dall’art. 557 cod.
proc. pen., in base al quale l’imputato può chiedere al giudice di emettere il
decreto di citazione a giudizio ovvero chiedere il giudizio abbreviato o
l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 o presentare domanda di
oblazione.
2.4. In caso di giudizio abbreviato, si applicano le norme che regolano il
procedimento per decreto dinanzi al tribunale in composizione collegiale,
richiamate con clausola di compatibilità dall’art. 557, comma 3, cod. proc. pen.,
in base alle quali si osservano, a norma dell’art. 464 cod. proc. pen., in quanto
applicabili, per quanto qui interessa, le disposizioni degli artt.438, commi 3 e 5,
441 e 442 cod. proc. pen., che prevedono la possibilità di modificare
l’imputazione, a norma dell’art. 423 cod. proc. pen., nei soli casi in cui l’imputato
abbia subordinato la richiesta di rito abbreviato ad un’integrazione probatoria
(art. 438, comma 5, cod. proc. pen.), ovvero il giudice ritenga di non poter
decidere allo stato degli atti (art. 441, comma 5, cod. proc. pen.), restando
esclusa l’applicabilità dell’art. 423 cod. proc. pen. in ogni altro caso, secondo il
chiaro disposto dell’art. 441, comma 1, cod. proc. pen.
2.5. Si pone, dunque, la questione se, nel caso in esame, la modifica
dell’imputazione operata dal pubblico ministero all’udienza del 12 giugno 2012,
secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, e la pronuncia relativa
all’imputazione così modificata costituiscano vizio procedurale, come dedotto nel
ricorso.

3. Deve, in primo luogo, essere chiarito che con l’opposizione a decreto
penale di condanna del 13 luglio 2010, l’imputata aveva chiesto il giudizio
immediato e che, solo nel corso dell’udienza a tal fine fissata, il pubblico
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consente di avviare la fase in cui il contraddittorio tra accusa e difesa si deve

ministero ha provveduto a modificare l’imputazione, in linea con quanto
ammesso da questa Corte, che ha ritenuto applicabile, in difetto di deroghe
espresse, la disciplina ordinaria prevista per le nuove contestazioni anche nel
giudizio immediato che si svolge in seguito all’opposizione al decreto penale
dinanzi al tribunale monocratico (Sez.1, n.17312 del 15/04/2008, Stolfa,
Rv.240004; Sez.3, n.12293 del 9/02/2005, Pillinini, Rv.231054).
3.1. Solo a seguito della modifica dell’imputazione, il difensore ha formulato
istanza di rito abbreviato, secondo quanto previsto dall’art. 516 cod. proc. pen. a

dovendosi pertanto escludere il dedotto difetto di correlazione tra l’imputazione
contestata e la sentenza, essendo evidente che il giudice si è pronunciato nel
rispetto di quanto previsto dagli artt.521 e 516 cod. proc. pen.
3.2. La dedotta violazione del diritto di difesa, concernente la preclusione
per l’imputata di avvalersi dei benefici previsti dall’art. 460, comma 5, cod. proc.
pen. risulta, peraltro destituita di fondamento laddove si osservi che, a seguito
della modifica dell’imputazione, l’art. 516 cod.proc.pen., come modificato con
sentenza additiva della Corte Cost. n.530 del 29 dicembre 1995, prevede la
facoltà dell’imputato di proporre domanda di oblazione, con l’effetto più
favorevole di immediata estinzione del reato previsto dall’art. 162, comma 2,
cod. pen., dovendosi conseguentemente imputare ad una scelta difensiva,
piuttosto che alla modifica dell’imputazione, la preclusione dell’effetto estintivo
del reato.

4. Conclusivamente, il ricorso risulta infondato; al rigetto del ricorso segue,
a norma dell’art.616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 3/04/2014

seguito della sentenza additiva della Corte Cost. n.333 del 18 dicembre 2009,

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