Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1928 del 20/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1928 Anno 2014
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TUMEO DOMENICO N. IL 19/02/1967
avverso la sentenza n. 32/2010 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 18/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO;
1ette/s5ritite le conclusioni del PG Dott. i_u161 RE €0.0
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Data Udienza: 20/12/2013

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 18 settembre 2012 la Corte d’appello di
Caltanissetta dichiarava inammissibile l’istanza di riparazione per ingiusta
detenzione formulata nell’interesse di Tumeo Domenico poiché non corredata da
valida procura speciale.
Rilevava infatti che, difformemente da quanto prescritto dall’art. 122 cod.
proc. pen. (a mente del quale la procura deve, a pena di inammissibilità,

fatti ai quali si riferisce”), nella procura in esame non vi è alcun riferimento
all’oggetto e dei fatti eguali essa si riferisce piuttosto essa contiene una generica
enunciazione di un “procedimento di riparazione per ingiusta detenzione” che
non viene altrimenti precisato, né nei suoi estremi identificativi risultanti dai
registri dell’ufficio giudiziario (il cui spazio è lasciato in bianco), né in ordine ai
fatti oggetto della procura medesima, con la conseguenza che essa manca degli
elementi che valgano a qualificarla come speciale e si presenta piuttosto come
un generico mandato con rappresentanza a proporre un del tutto indeterminato
procedimento di riparazione.

2. Avverso questa decisione il Tumeo propone, per mezzo del proprio
difensore, ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione.
Premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il mandato
difensivo allegato all’atto introduttivo «non richiede formule sacramentali» (sez.
4, n. 40293 del 10/6/2008) e va inteso come «volontà cogente del ricorrente
volta a proporre la domanda di riparazione, attraverso una interpretazione
sostanzialistica, intendendo che la parte abbia inteso non solo fare la nomina,
ma anche conferire quei poteri necessari a far valere il diritto alla riparazione»,
rileva che tali elementi era possibile desumere nell’atto in questione considerata
l’espressione ivi contenuta «vale (anche) per il procedimento di riparazione per
ingiusta detenzione» e considerato anche che l’atto richiamava espressamente
gli artt. 96 e 122 cod. proc. pen. ed ancora che alla data ivi indicata (4 maggio
2010) il procedimento di cognizione era già stato ultimato, potendosi da ciò
inferire che l’incarico non poteva che afferire solamente alla domanda di
riparazione per ingiusta detenzione.
Osserva, inoltre, che privo di logico fondamento è il rilievo relativo alla
mancata indicazione degli «estremi identificativi risultanti dai registri dell’ufficio
giudiziario», atteso che tali estremi si sarebbero potuti conoscere solo dopo il
deposito della domanda, a seguito della sua annotazione in un registro con la

contenere, tra l’altro, “la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei

assegnazione del relativo numero.
Quanto poi ai fatti oggetto della procura, rileva che questi risultavano
precisati con la dicitura «vale anche per il procedimento di riparazione per
ingiusta detenzione».

3. Il P.G. ha depositato memoria scritta con la quale ha chiesto, in
accoglimento del ricorso, pronunciarsi l’annullamento con rinvio dell’ordinanza

Considerato in diritto

4. Il ricorso è fondato.

4.1. Va premesso che l’art. 315 cod. proc. pen., nel disciplinare il
procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, richiama le norme sulla
riparazione dell’errore giudiziario e, pertanto, l’art. 645 cod. proc. pen., laddove
è previsto che l’istanza deve essere presentata dalla parte interessata o da un
procuratore speciale.
In sostanza la domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce
atto personale della parte che l’abbia indebitamente sofferta, ma la sua
proposizione, in quanto espressione della volontà della parte di far valere il
diritto alla riparazione in giudizio può avvenire, oltre che personalmente, anche
per mezzo di procuratore speciale nominato nelle forme previste dall’art. 122
cod. proc. pen..
Va pertanto ribadito che il rilascio di un mero mandato difensivo, con cui si
attribuisce al difensore il potere di esercitare la difesa tecnica, non è sufficiente
ad attribuire al difensore il potere di presentare l’istanza in nome e per conto
della parte interessata, necessitando a tal fine una procura speciale, con la quale
detta parte trasferisce ad altro soggetto (ad es. al difensore) un potere di cui

impugnata.

quest’ultimo non è titolare.
Con recenti pronunce questa Corte di legittimità ha manifestato sul punto un
orientamento meno formalistico, affermando che «in tema di riparazione per
l’ingiusta detenzione, la relativa domanda è legittimamente presentata dal
difensore costituito in maniera generica procuratore speciale dall’interessato nel
mandato ad litem apposto a margine dell’istanza»

(Sez. 4, n. 40293 del

10/06/2008, Allegrino, Rv. 241471; Sez. 4, n. 14863 del 03/02/2004, Micucci,
Rv. 228595), pur sempre ribadendo la distinzione tra mero mandato ad litem e
procura speciale, precisando anche che essi possono essere contenuti in un unico
atto.

2

4.2. Ciò premesso, nel caso di specie, dalla lettura degli atti, emerge che il
Tunneo ha conferito al suo difensore una procura speciale, sufficiente a ritenere a
questi trasferito il potere di proporre la domanda di riparazione.
Infatti, in data 4/5/2010 l’Avv. Flavio Sinatra risulta nominato «difensore di
fiducia … con ogni facoltà di legge, nulla escluso»

con la finale espressa

specificazione che «il presente atto di nomina e procura speciale vale anche per
il procedimento di riparazione per ingiusta detenzione».

il Tumeo ha inequivocabilmente inteso trasferire al suo difensore il potere di
proporre la domanda riparatoria.
Va ricordato che in virtù del principio di conservazione degli atti, questa
Corte di legittimità ha ritenuto che, nei casi in cui nel giudizio penale sia
prescritto che la parte stia in giudizio col ministero del difensore munito di
procura speciale, il mandato deve considerarsi valido anche quando la volontà
del mandante non sia trasfusa in rigorose formule sacramentali, ovvero sia
espressa in forma incompleta, potendo il tenore dei termini usati nella redazione
della procura speciale e la sua collocazione escludere ogni incertezza in ordine
alla effettiva portata della volontà della parte (Sez. 6, n. 4327 del 03/11/1998,
Pasqualin, Rv. 213584).
Nel caso di specie, pertanto, alla luce di quanto esposto, non appare affatto
compromessa, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello di
Caltanissetta, la finalità – voluta dalla legge – di garantire l’autenticità della
iniziativa e la sua diretta ed inequivoca derivazione dalla volontà dell’interessato,
essendo, anzi, l’intento legislativo quello di favorire le istanze di riparazione e
non già di porre ostacoli (sia pure solo formali) sul loro percorso, e ciò in ragione
del fondamento solidaristico dell’istituto della riparazione.

5. Si impone, per quanto detto, l’annullamento con rinvio dell’ordinanza alla
Corte di Appello di Caltanissetta.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di
Caltanissetta.
Così deciso il 20/12/2013

Orbene dalla mera lettura dell’atto si rileva che, sebbene in modo stringato,

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