Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19279 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19279 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUEYE BABACAR nato il 26/09/1962

avverso la sentenza del 12/11/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Babacar Gueye ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello
di Brescia ha Confermato l’appellata sentenza con cui il Tribunale di Bergamo l’ha condannato
alla pena di legge per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. La ricorrente deduce, col
l’unico motivo, la mancanza di motivazione.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Ed invero, il ricorrente si limita a denunciare il vizio di motivazione senza indicare con

precisare i temi e questioni ai quali la Corte distrettuale avrebbe omesso di dare risposta -, con
ciò omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza
oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
• pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2018

Il consigliere estensore

g

re idente

chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la censura — in particolare senza

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