Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19279 del 03/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19279 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PANZERI GIUSEPPE N. IL 29/01/1963
avverso la sentenza n. 1472/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
15/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

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Dott.ssa M.G. Fodaroni, che ha concluso per l’inammissibilità;

Data Udienza: 03/04/2014

RITENUTO IN FATTO
1. In data 15/03/2012 la Corte di Appello di Brescia, riformando la sentenza
pronunciata il 14/01/2010 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Bergamo, ha dichiarato Panzeri Giuseppe colpevole del reato di cui all’art.186
d.lgs. 30 aprile 1992, n.285, commesso in Almenno San Salvatore il 10/02/2008,
condannandolo alla pena di mesi 3 di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda.

2.

Ricorre per cassazione Giuseppe Panzeri, con atto sottoscritto

reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le Sezioni Unite di questa Corte, nel 2001 (Sez. U, n. 33542
del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531), hanno affermato l’inammissibilità del
ricorso per cassazione proposto esclusivamente per far valere la prescrizione
maturata dopo la sentenza impugnata e prima della proposizione del ricorso,
privo di qualsivoglia doglianza relativa alla decisione, in quanto esso viola il
principio enunciato dall’art. 581, lett.a), cod.proc.pen., ed esula dai motivi in
relazione ai quali può essere proposto ricorso per cassazione a norma
dell’art.606, comma 1, cod.proc.pen.
1.1. Il principio è stato richiamato in occasione della sentenza Bracale
(Sez. U, n.23428 del 22/03/2005, Rv. 231164) con cui, sempre le Sezioni Unite,
hanno ulteriormente precisato la linea interpretativa adottata, stabilendo che,
anche nel caso di prescrizione maturata prima della pronuncia di appello,
l’inammissibilità della impugnazione (nella specie per genericità dei motivi con
cui si contestava la sussistenza di un quadro indiziario idoneo a giustificare la
affermazione di responsabilità) impedisce il rilievo di ufficio della prescrizione ex
art. 129 cod. proc. pen.
1.2. Da questi due principi deriva, come conseguenza, che un ricorso per
cassazione che abbia ad oggetto unicamente la richiesta di dichiarare una
prescrizione formatasi dopo la sentenza di appello è inammissibile.
1.3. Ancorchè la giurisprudenza più recente della Corte abbia chiarito che
debba ritenersi ammissibile il ricorso che eccepisca una prescrizione verificatasi
prima della sentenza di appello e che contenga soltanto tale motivo, posto che
nell’ipotesi di omessa applicazione da parte del giudice di merito del disposto
dell’art. 129, comma 1, cod.proc.pen., pur ricorrendone i presupposti, l’imputato
acquista contezza di tale omissione solo a seguito della sentenza pronunciata, sì
da non poter dedurre tale violazione di legge se non con il ricorso per cassazione
2

personalmente, deducendo come unico motivo l’intervenuta prescrizione del

(Sez. 4, n.49817 del 06/11/2012, Cursio, Rv. 254092; Sez. 6,

n. 11739

del 21/03/2012, Mazzaro, Rv. 252319; Sez. 5, n.595 del 16/11/2011,
dep. 12/01/2012, Rimauro, Rv. 252666; Sez. 5, n.47024 del 11/07/2011,
Varone, Rv.251209; Sez. 4, n.6835 del 15/01/2009, Casadei, Rv. 243649;), non
è questo il caso in esame, in cui il termine prescrizionale risulta decorso in data
10/02/2013, ossia in data successiva alla pronuncia impugnata.

2. Il ricorso, contenente come unico motivo l’intervenuta prescrizione del

3. Tenuto conto della sentenza Corte Cost. n.186 del 13.06.2000 e rilevato
che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, alla
declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell’art.616 cod.proc.pen. l’onere
delle spese del procedimento e del versamento di una somma, in favore della
Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di
inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di E.1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 3/04/2014

reato è, dunque, destinato all’inammissibilità.

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