Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19277 del 03/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19277 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI VINCENZO N. IL 22/12/1975
SPINELLI NELLA N. IL 06/11/1973
avverso la sentenza n. 46/2007 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
08/06/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.

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Dott.ssa M.G. Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento
senza rinvio per prescrizione;

ito, per la parte civilej32:51

Data Udienza: 03/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. In data 8/06/2011 la Corte di Appello di L’Aquila ha dichiarato
inammissibili gli appelli proposti da Spinelli Vincenzo, Spinelli Nella e altri
coimputati avverso la sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Pescara il 21/07/2005, che aveva condannato Spinelli Vincenzo alla
pena di mesi 8 di reclusione ed euro 300,00 di multa, per due reati di tentato
furto aggravato in concorso uniti dal vincolo della continuazione, e Spinelli Nella

furto aggravato in concorso e false dichiarazioni sulle proprie generalità, uniti dal
vincolo della continuazione.

2. La Corte territoriale ha ritenuto l’appello inammissibile in quanto
consistente nella mera reiterazione di argomentazioni difensive sulle quali il
giudice di primo grado aveva fornito puntuale motivazione, disattendendole,
privo di correlazione critica con le motivazioni del primo giudice e tendente ad
ottenere una riduzione di pena previa concessione di circostanze attenuanti
generiche già applicate dal giudice di primo grado.

3. Ricorrono per cassazione, con atto sottoscritto dal difensore, Spinelli
Vincenzo e Spinelli Nella, deducendo vizio di motivazione per avere la Corte di
Appello omesso di valutare che si richiedeva un riesame generale degli elementi
di prova e dunque una revisione del materiale probatorio che avrebbe portato ad
un riesame dell’entità della pena alla luce dei parametri di cui all’art.133 cod.
pen. per effetto della possibile disapplicazione della recidiva, richiedendosi altresì
un’adeguata valutazione del giudice d’appello in quanto i reati erano da ritenersi
prescritti, considerato che in primo grado le attenuanti generiche erano state
negate con generico riferimento alla sussistenza di precedenti penali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che, ai sensi dell’art.581 cod.proc.pen., l’atto di
impugnazione deve contenere, fra l’altro, i motivi, con l’indicazione specifica
delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
L’inosservanza di tale disposizione comporta l’inammissibilità dell’impugnazione,
ai sensi dell’art.591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., rilevabile d’ufficio in ogni
stato e grado del procedimento a norma dell’ultimo comma dello stesso articolo.

2

alla pena di mesi 6 di reclusione ijd euro 200,00 di multa per i reati di tentato

2. Per valutare la fondatezza del primo motivo di ricorso in questa sede
proposto, il contenuto esplicativo dell’impugnata ordinanza deve essere correlato
al contenuto dell’atto di appello, in conformità al principio più volte stabilito dalla
giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’obbligo di motivazione della decisione
di appello risulta segnato dalla qualità e dalla consistenza delle censure rivolte
dall’appellante; di tal che è necessario per questo Collegio procedere all’esame
diretto dell’atto d’appello.
2.1. Ora, con l’atto di appello proposto da Spinelli Vincenzo e Spinelli Nella

tentato furto aggravato in concorso, la valutazione delle risultanze istruttorie
operata dal giudice di primo grado, esponendo le ragioni per le quali tale
valutazione non fosse condivisibile, censurando altresì la sussunzione dei fatti
contestati nell’ipotesi astratta del delitto tentato.

3. Il tema delle condizioni legittimanti la pronuncia di inammissibilità
dell’appello per difetto di specificità dei motivi è stato più volte affrontato da
questa Corte.
3.1. In alcune pronunce si è affermato che il requisito della specificità dei
motivi di appello debba essere valutato con i medesimi criteri seguiti con
riguardo ai motivi di ricorso per cassazione (Sez. 6, n.31462 del 03/04/2013,
Mazzocchetti, Rv. 256303; Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, dep. 15/01/2013,
P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204). Così, è stato ritenuto necessario che l’atto
individui il punto della decisione che intende devolvere alla cognizione del giudice
di appello, enucleandolo con puntuale riferimento alla motivazione della sentenza
impugnata, e specificando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che
l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame
(Sez. 6, n. 13261 del 06/02/2003, Valle, Rv. 227195), affermandosi in altri
termini che la chiarezza e specificità dei motivi debbano essere valutate in
rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa dei
controinteressati (Sez.4, n.40243 del 30/09/2008, Falcioni, Rv. 241477),
valutandosi generico il motivo che si limiti ad una generica indicazione
dell’articolo di legge asseritamente violato senza esplicitare chiaramente la
censura mossa, che non illustri le ragioni dell’asserita erronea valutazione delle
prove, arrestandosi alla prospettazione di astratte e plurime spiegazioni dei
comportamenti ascritti ai soggetti coinvolti dall’accertamento penale
(Sez. 6, n.21873 del 03/03/2011, Puddu, Rv. 250246).
3.2. In altre pronunce è stato, invece, posto l’accento sul principio del favor
impugnationis per affermare che l’esigenza di specificità del motivo di appello
può essere intesa e valutata con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità,
3

avverso la sentenza di primo grado, si contestava, con riguardo al delitto di

avuto riguardo alle peculiarità di quest’ultimo, ritenendosi ammissibili i motivi di
appello che presentino doglianze non scollegate dagli accertamenti indicati nella
sentenza di primo grado in cui l’appellante coltivi la propria linea difensiva
confrontandosi con tale sentenza ovvero che, seppur formulati in maniera
sintetica ed essenziale, consentano di individuare gli specifici punti della
sentenza impugnata oggetto di contestazione (Sez. 6, n. 9093 del 14/01/2013,
Lattanzi, Rv. 255718; Sez. 4, n.48469 del 07/12/2011, El Katib, Rv. 251934).
3.3. Applicando, in particolare, il principio da ultimo enunciato, non appare

Corte di Appello, riscontrandosi nell’atto d’impugnazione alcune doglianze
critiche che si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e non
risultano dalla stessa scollegate.

4. La fondatezza del primo motivo di impugnazione e la non evidente
sussistenza di cause di proscioglimento dei prevenuti (art. 129, comma 2,
cod.proc.pen.) impongono di rilevare la prescrizione dei reati contestati ai
ricorrenti. Evenienza occorsa prima della decisione di appello che comporta, ai
sensi dell’art. 129, comma 1, cod.proc.pen., la declaratoria della relativa causa
di estinzione del reato. Gli episodi criminosi ascritti ai ricorrenti risalgono, per
Spinelli Vincenzo, al 17/08/2002, e per Spinelli Nella, al 29/01/2002 ed al
17/08/2002. Tanto il reato di cui all’art.624 cod. pen., alla cui pena edittale si
deve fare riferimento in ragione del giudizio di equivalenza delle circostanze
operato dal giudice di primo grado, quanto il reato di cui all’art.496 cod. pen., si
prescrivevano – in base alla disciplina previgente, applicabile in ragione del
tempus commissi delicti e della data in cui è stata pronunciata la sentenza di
condanna di primo grado (21/07/2005, art.10 1.5 dicembre 2005, n.251 come
interpretato dalle Sezioni Unite con sentenza n.47008 del 29/10/2009, D’Amato,
RV. 244810), – nel termine massimo di sette anni e mezzo ex artt. 157 e 160
cod.pen. Non emergendo dagli atti alcun utile periodo di sospensione del suo
decorso, detto termine risulta spirato il 29/07/2009 per il reato di cui all’art.496
cod. pen. ed il 17/02/2010 per gli altri reati. Cioè prima della sentenza
pronunciata in data 8/06/2011 dalla Corte di Appello di L’Aquila, che ha omesso
di rilevare tale emergenza in applicazione dell’art. 129, comma 1, cod.proc.pen.,
implicante la rilevabilità di ufficio delle cause estintive del reato in ogni stato e
grado del procedimento.

5. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata senzaf
,
rinvio per essere i reati ascritti ai ricorrenti estinti per prescrizione.

4

condivisibile il giudizio di inammissibilità dell’impugnazione argomentato dalla

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Spinelli Vincenzo
e Spinelli Nella perché i reati loro contestati sono estinti per prescrizione.

Così deciso il 3/04/2014

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