Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19276 del 13/04/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 19276 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• CASONI Vittorio nato a Bologna il 14/10/1970
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna il 26/04/2016
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Luigi Agostinacchio;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. ,
Fulvio Baldi che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, avv. Luigi Monducci in sostituzione dell’avv. Edore
Campagnoli del foro di Bologna, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso
e chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza emessa il 26/04/2016 la Corte di Appello di Bologna confermava
la decisione del locale tribunale del 05/10/2015 appellata da Vittorio Casoni con
la quale costui era stato condannato alla pena di due anni di reclusione ed C
800,00 di multa perché ritenuto responsabile di svariati episodi di truffa e di
tentata truffa a danno di istituti religiosi e parroci, in taluni casi associati al reato
di sostituzione di persona.
2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di appello, tramite
difensore di fiducia, il Casoni eccependo: la mancanza agli atti di procura

Data Udienza: 13/04/2017

speciale per la proposizione di querela a nome degli istituti ecclesiastici di
appartenenza; il vizio di motivazione in ordine all’identificazione dell’imputato
per i capi A) e T); il vizio di motivazione in ordine alla possibilità di configurare il
tentativo per i reati B), D), E), H), I), K), L), M), Q), R), S), T); la violazione di
legge circa l’acquisizione agli atti, senza il consenso di parte, delle querele (capi
A, C, F, O), poste a base dell’affermazione di responsabilità; il vizio di
motivazione con riferimento al capo U) attesa la mancanza di induzione in errore
della vittima, a conoscenza delle ragioni sottese alla richieste di denaro da parte

di cui ai capi B), D), N), R), S), T), U), V) circa il reato di cui all’art. 494 cod.
pen. per l’omesso accertamento dell’effettiva identità del soggetto agente; vizio
di legge (artt. 56 e 640 cod. pen.) con riferimento al capo V).
3. Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella
pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi
dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto
apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso
la sentenza oggetto di ricorso (tra le tante Sez. 5 n. 25559 del 15 giugno 2012;
Sez. 6 n. 22445 del 8 maggio 2009, rv 244181). In altri termini, è del tutto
evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai
motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per
cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a
quanto affermato dalla Corte d’appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono
necessariamente privi dei requisiti di cui all’art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c),
che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni
richiesta (Cass. Sez. 6, sent. n. 20377 del 11/03/2009, dep. 14/05/2009, Rv.
243838).
4.

Nel caso di specie il ricorrente con motivi frammentari ha riproposto la

questione relativa alla proponibilità della querela per conto di un ente
ecclesiastico ed i rilievi attinenti all’affermazione di responsabilità per i vari reati
di truffa, tentata truffa e sostituzione di persona, formulando censure generiche
e aspecifiche rispetto alle argomentazioni dei giudici di merito.
La corte territoriale ha evidenziato infatti la posizione di vertice rivestita
all’interno del singolo istituto o convento o chiesa dai soggetti (suore o parroci)
che presentarono querela, richiamando correttamente i principi di diritto che
disciplinano i poteri di rappresentanza (il responsabile dell’istituto religioso, come
l’amministratore di società, non è tenuto a documentare di volta in volta la fonte
dei propri poteri ed a munirsi di apposita procura speciale “perché in tutti i casi

2

del Casoni, dedito al gioco d’azzardo; il vizio di motivazione in relazione ai reati

in cui i poteri di rappresentanza sono collegati per legge o per statuto, alla
funzione o alla carica svolta dal soggetto, la loro sussistenza si presume fino a
prova contraria e spetta a chi li contesta fornire la prova contraria o,
quantomeno, aprire in contraddittorio su tale aspetto, deducendo elementi
concreti”); ha disatteso, con argomentazioni immuni da vizi logici, i rilievi
dell’appellante sulla sua identificazione quale autore dei fatti contestati,
sull’idoneità della condotta a trarre in inganno le parti offese, sulla sussistenza
del reato di sostituzione di persona (si rinvia a tal fine ai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e

L’eccezione relativa all’inutilizzabilità di alcune querele circa i reati sub A), C), F)
e O) è anch’essa aspecifica perchè il ricorrente non si confronta con le
argomentazioni della corte distrettuale (pag.8 della sentenza) tese ad
evidenziare gli elementi probatori a base del giudizio di responsabilità;
motivazione che non si limita al contenuto della querela ma si estende – in una
valutazione ben più ampia – alle concrete modalità del raggiro, desumibili dalla
presentazione delle querele, dal riscontro dei versamenti effettuati dalle parti
offese, dal blocco degli stessi laddove è stata possibile, dalle dichiarazioni del
teste di PG, dal contesto generale di condotte del tutto analoghe denunciate e
confermate in dibattimento.
4. Alla dichiarazione d’inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell’articolo 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e
al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di C 1.500,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 13 aprile 2017
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Il Consigliere estensore
Dott. LUT§i Agostinacchio

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7 della sentenza impugnata – pagg. 5 / 12).

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