Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19276 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19276 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’AGUANNO ROBERTO CLAUDIO nato il 21/03/1976 a MARSALA

avverso la sentenza del 10/05/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Roberto Claudio D’Aguanno ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la
Corte d’appello di Brescia, in parziale riforma dell’appellata sentenza del Tribunale di Brescia,
gli ha ridotto la pena inflitta per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 585, in relazione all’art. 576,
commi primo e quinto bis, cod. pen. Il ricorrente deduce, col primo motivo, la violazione di
legge penale in relazione agli artt. 337 e 582 cod. pen., per avere i giudici della cognizione
ritenuto integrati i reati sebbene manchi la prova della sussistenza dell’elemento oggettivo e

(essendo stato l’agente colpito giudicato guaribile in tre giorni); col secondo motivo, la
mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dedotta
insussistenza del dolo del reato di cui all’art. 337 cod. pen., a prescindere dall’abuso di
sostanze alcoliche o stupefacenti.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Ed invero, il ricorrente ripropone le stesse censure già dedotte in appello e non si confronta
con la risposta data dalla Corte lombarda che, nelle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, ha
congruamente argomentato – con solido ancoraggio alle emergenze processuali e con
considerazioni scevre da illogicità manifesta – la materialità del reato di resistenza a pubblico
ufficiale (attuata minacciando e poi esplicando violenza fisica nei confronti dei poliziotti intenti
ad espletare un atto del loro ufficio); l’elemento soggettivo di tale reato (segnatamente la
coscienza e volontà del D’Aguanno di opporre resistenza ai pubblici ufficiali, non essendo il dolo
escluso dalla situazione di abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche); l’integrazione del reato
di lesioni aggravate potendo certamente un ematoma costituire “malattia”.
3.1. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato
dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa
valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la
Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici

ictu °cui/

percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2018

DEPOSITAT A
IN CAN C’ILLERIA

2018

soggettivo della resistenza a pubblico ufficiale nonché la materialità del reato di lesioni

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