Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19276 del 03/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19276 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VERA DE RAMIREZ ELENA N. IL 17/04/1960
avverso la sentenza n. 9579/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/05/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
CQnLlIIso

Dott.ssa M.G. Fodaroni, che ha concluso per l’inammissibilità;

o, per a parte civile,
Udit i difensor AvN:1

Data Udienza: 03/04/2014

RITENUTO IN FATTO
1. In data 15/05/2012 la Corte di Appello di Roma ha confermato la
sentenza del Tribunale di Roma del 12/01/2007, che aveva dichiarato Alva Angie
e Vera De Ramirez Elena responsabili del reato di cui agli artt.110,624,625 n.2
cod.pen. e, concesse le attenuanti generiche e l’attenuante di cui all’art.62 n.4
cod. pen., prevalenti sulla contestata aggravante, le aveva condannate alla pena
di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 120,00 di multa ciascuna, con pena

2. La Corte territoriale, richiamate le argomentazioni svolte dal giudice di
primo grado, ha rigettato l’appello di Alva Angie, tendente alla rideterminazione
della pena, considerando che la pena irrogata dal giudice di primo grado fosse
già contenuta nel minimo edittale; ha, quindi, rigettato l’appello proposto da
Vera De Ramirez Elena ritenendo provato il reato contestato in quanto le due
imputate erano state sorprese nei pressi del negozio ETAM con la refurtiva che
aveva le placche antitaccheggio ancora apposte, nascosta all’interno di una borsa
schermata. Evidenziando che anche la pena inflitta a Vera De Ramirez Elena era
già contenuta nel minimo edittale, ha negato il vincolo della continuazione con il
reato giudicato con sentenza del Tribunale di Roma del 21/07/2005, in quanto
posto in essere fra soggetti in parte diversi.

3. Ricorre per cassazione, con atto sottoscritto dal difensore, la sola Vera De
Ramirez Elena, deducendo violazione o erronea applicazione dell’art.81, comma
2, cod. pen. e manifesta carenza di motivazione con riferimento al diniego del
vincolo della continuazione. Secondo la ricorrente, i fatti per i quali è stata
chiesta l’applicazione della disciplina della continuazione si riferiscono entrambi a
fattispecie di furto aggravato commesso dall’imputata con modalità del tutto
analoghe, a breve distanza di tempo l’uno dall’altro, con le medesime modalità
della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita, identità di bene
protetto e omogeneità delle violazioni, per cui la sentenza impugnata avrebbe
erroneamente escluso l’applicabilità della disciplina del reato continuato e
sarebbe, altresì, manifestamente carente del necessario compendio
motivazionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto da Vera De Ramirez Elena non presenta profili di
inammissibilità. Va, quindi, osservato che, dopo la sentenza di condanna in
appello, è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla
2

sospesa per la sola Alva Angie.

legge per il reato contestato, compiutosi in 7 anni e 6 mesi alla data del
14/09/2012, sia in base alla disciplina previgente, comunque applicabile in
relazione alla data del fatto ed alla data in cui è stata emessa la sentenza di
primo grado (12/01/2007, art.10 1.251/2005 come interpretato dalle Sezioni
Unite con sentenza n.47008 del 29/10/2009, D’Amato, RV. 244810), sia in base
al combinato disposto degli artt. 156,160 e 161 cod.pen., come modificati con 1.5
dicembre 2005, n.251.

quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell’evidente innocenza
della ricorrente. Sul punto, l’orientamento di questa Corte è univoco. In presenza
di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare
sentenza di assoluzione a norma dell’art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto
nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la
commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale
emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la
valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto
di constatazione, ossia di percezioni ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e
sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di
approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall’art. 129, comma 2,
cod.proc.pen., l’assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza
necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell’imputata
impone l’applicazione della causa estintiva.

3. Va disposto, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata, essendo
il reato contestato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Vera De Ramirez
Elena perchè il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso il 3/04/2014

2. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l’emergere di un

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