Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19275 del 03/04/2014
Penale Sent. Sez. 4 Num. 19275 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IANNELLO EMILIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ANGELELLI ALBERTO N. IL 28/05/1963
avverso la sentenza n. 371/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
06/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 610(.10 Ro n io
che ha concluso per el;
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Udit i lifor Avv. ivile, l'Avv Data Udienza: 03/04/2014 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22/9/2009, all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale
di Ancona dichiarava Angelelli Alberto responsabile dei reati di guida in stato di
ebbrezza alcolica e di guida senza patente (commessi in data 17/6/2008) e lo
condannava alla pena di mesi tre di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda per il
primo e a quella di euro 4.000,00 di ammenda per il secondo, disponendo la
sospensione della patente di guida per un anno e il fermo amministrativo del Interposto appello dall'imputato, la Corte d'appello di Ancona, con sentenza
del 6/12/2012, in parziale riforma di quella di primo grado, revocava
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo,
confermando nel resto la pronuncia di primo grado. 2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputato, per
mezzo del proprio difensore, sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto
di affermazione della responsabilità penale in ordine al primo reato, in quanto
fondata sugli accertamenti effettuati a mezzo alcoltest e sulla scorta di elementi
sintomatici esteriori riferiti dagli agenti accertatori.
Quanto a questi ultimi rileva, iterando censura svolta in sede d'appello, che
ad essi non può più riconoscersi efficacia probatoria dopo la novella legislativa di
cui al d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2008, n. 160.
Quanto all'accertamento mediante alcoltest rileva che, in ragione di quanto
disposto dal comma 6 dell'art. 186 cod. strada, i giudici di secondo grado hanno
errato nel ritenere che gli esiti della rilevazione strumentale avessero piena
validità probatoria senza necessità degli ulteriori accertamenti di cui alla
succitata norma. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione
per avere la Corte ritenuto non provata la dedotta scriminante dello stato di
necessità. 2.3. Con il terzo motivo infine il ricorrente deduce violazione di legge e vizio
di motivazione in relazione alla mancata qualificazione dei fatti oggetto di
imputazione come attinti dal vincolo della continuazione. Rileva sul punto che
erroneamente la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità dell'art. 81 cpv. cod.
pen. in ragione della natura colposa delle violazioni.
2 veicolo per giorni 90. Considerato in diritto 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Secondo pacifica giurisprudenza ai fini della configurazione del reato di
guida in stato di ebbrezza, quest'ultimo può essere desunto, anche nella vigenza
del sopravvenuto regime sanzionatorio, da elementi sintomatici. che il nuovo sistema sanzionatorio introdotto con d.l. 3 agosto 2007, n. 117,
convertito con modificazione nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, precluda oggi al
giudice di poter dimostrare l'esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle
circostanze sintomatiche riferite dai verbalizzanti.
Le ragioni che legittimavano l'orientamento interpretativo sul punto
pacificamente formatosi sotto la previgente disciplina (principio del libero
convincimento, assenza di prove legali e necessità che la prova non dipenda
dalla discrezionale volontà della parte interessata) non sono, invero, venute
meno. Il tasso alcolemico è elemento costitutivo di ognuna delle tre fattispecie e,
come tale, è suscettibile di accertamento secondo le regole che governano il
sistema delle prove (v. Sez. 4, n. 43017 del 12/10/2011, P.G. in proc. Rizzo, Rv.
251004). 3.2. Altrettanto deve dirsi con riferimento al secondo profilo oggetto di
censura.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è, infatti, costante nell'affermare
che in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcotest costituisce
prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire
eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori
di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'espirazione (v. ex plurimis Sez. 4, n. 45070 del 30/03/2004, P.M. in proc. Gervasoni, Rv. 230489) 4. È manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso.
La sussistenza della scriminante dello stato di necessità è stata negata dalla
Corte d'appello in ragione del rilievo del carattere generico e indimostrato della
circostanza al riguardo dedotta.
La censura mossa a tale coerente e pienamente adeguata motivazione
risulta a sua volta generica e inconferente, limitandosi il ricorrente a far
riferimento alla comunicazione di notizia di reato evidenziando che da essa si può
desumere conferma della presenza nell'occorso, all'interno dell'autovettura, di
3 Come è stato puntualmente evidenziato, infatti, non vi è motivo, di ritenere una donna: non si vede, infatti, per qual motivo tale circostanza - in assenza di
altre emergenze che dimostrino univocamente che costei era al volante, che ha
avuto un malore, che occorreva portarla in ospedale senza poter attendere
l'arrivo di soccorsi (presupposti tutti nemmeno dedotti) - dovrebbe rendere
illogica e incongrua la riferita motivazione in punto di mancata prova della
dedotta scri mi na nte. 5. È infine manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso. d'appello, ad una presunta natura colposa dei reati contestati, adeguata
motivazione del diniego della continuazione tra gli stessi si trae dalla sentenza di
primo grado (che, per il noto principio della c.d. doppia conforme, integra quella
di secondo grado), nella quale si fa al riguardo riferimento pienamente
conferente al riscontrato difetto di un'adeguata prova dell'unicità del disegno
criminoso tra le due ipotesi contravvenzionali.
Tale rilievo deve ritenersi non compromesso dalle doglianze in questa sede
sollevate dal ricorrente, il quale, solo in termini generici e astratti, ha invocato il
valore significativo delle circostanze rappresentate dall'elemento cronologico,
delle condizioni di tempo e di luogo, delle modalità della condotta e della
tipologia dei reati, senza dotare, il congiunto richiamo di detti elementi di
valutazione, di alcuna specificità e adeguatezza al fatto concreto, funzionale al
riscontro, sia pure solo presumibile, della medesimezza del programma
criminoso in ipotesi perseguito dall'imputato. 6. La declaratoria di inammissibilità - che consegue al riscontro della manifesta infondatezza dei motivi tutti di ricorso - impedisce di rilevare la
prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte chiarito che
l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido
rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e
dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.
U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del
ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del
reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il
ricorso; conf. Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, rv. 239400). 7. Discende dal detto esito, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo evidente che esse ha proposto il ricorso determinando la causa di
4 Indipendentemente dall'errato riferimento, contenuto nella sentenza inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto
della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle Così deciso 03/04/2014 ammende