Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19275 del 03/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19275 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANGELELLI ALBERTO N. IL 28/05/1963
avverso la sentenza n. 371/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
06/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 610(.10 Ro n io
che ha concluso per el;
tse. „<„,< „,,t■ 443 , Udito, per la pa Udit i lifor Avv. ivile, l'Avv Data Udienza: 03/04/2014 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 22/9/2009, all'esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Ancona dichiarava Angelelli Alberto responsabile dei reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e di guida senza patente (commessi in data 17/6/2008) e lo condannava alla pena di mesi tre di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda per il primo e a quella di euro 4.000,00 di ammenda per il secondo, disponendo la sospensione della patente di guida per un anno e il fermo amministrativo del Interposto appello dall'imputato, la Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 6/12/2012, in parziale riforma di quella di primo grado, revocava l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. 2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del proprio difensore, sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione e violazione di legge in punto di affermazione della responsabilità penale in ordine al primo reato, in quanto fondata sugli accertamenti effettuati a mezzo alcoltest e sulla scorta di elementi sintomatici esteriori riferiti dagli agenti accertatori. Quanto a questi ultimi rileva, iterando censura svolta in sede d'appello, che ad essi non può più riconoscersi efficacia probatoria dopo la novella legislativa di cui al d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito in legge 2 ottobre 2008, n. 160. Quanto all'accertamento mediante alcoltest rileva che, in ragione di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 186 cod. strada, i giudici di secondo grado hanno errato nel ritenere che gli esiti della rilevazione strumentale avessero piena validità probatoria senza necessità degli ulteriori accertamenti di cui alla succitata norma. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto non provata la dedotta scriminante dello stato di necessità. 2.3. Con il terzo motivo infine il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione dei fatti oggetto di imputazione come attinti dal vincolo della continuazione. Rileva sul punto che erroneamente la Corte d'appello ha escluso l'applicabilità dell'art. 81 cpv. cod. pen. in ragione della natura colposa delle violazioni. 2 veicolo per giorni 90. Considerato in diritto 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Secondo pacifica giurisprudenza ai fini della configurazione del reato di guida in stato di ebbrezza, quest'ultimo può essere desunto, anche nella vigenza del sopravvenuto regime sanzionatorio, da elementi sintomatici. che il nuovo sistema sanzionatorio introdotto con d.l. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazione nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, precluda oggi al giudice di poter dimostrare l'esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche riferite dai verbalizzanti. Le ragioni che legittimavano l'orientamento interpretativo sul punto pacificamente formatosi sotto la previgente disciplina (principio del libero convincimento, assenza di prove legali e necessità che la prova non dipenda dalla discrezionale volontà della parte interessata) non sono, invero, venute meno. Il tasso alcolemico è elemento costitutivo di ognuna delle tre fattispecie e, come tale, è suscettibile di accertamento secondo le regole che governano il sistema delle prove (v. Sez. 4, n. 43017 del 12/10/2011, P.G. in proc. Rizzo, Rv. 251004). 3.2. Altrettanto deve dirsi con riferimento al secondo profilo oggetto di censura. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è, infatti, costante nell'affermare che in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'espirazione (v. ex plurimis Sez. 4, n. 45070 del 30/03/2004, P.M. in proc. Gervasoni, Rv. 230489) 4. È manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso. La sussistenza della scriminante dello stato di necessità è stata negata dalla Corte d'appello in ragione del rilievo del carattere generico e indimostrato della circostanza al riguardo dedotta. La censura mossa a tale coerente e pienamente adeguata motivazione risulta a sua volta generica e inconferente, limitandosi il ricorrente a far riferimento alla comunicazione di notizia di reato evidenziando che da essa si può desumere conferma della presenza nell'occorso, all'interno dell'autovettura, di 3 Come è stato puntualmente evidenziato, infatti, non vi è motivo, di ritenere una donna: non si vede, infatti, per qual motivo tale circostanza - in assenza di altre emergenze che dimostrino univocamente che costei era al volante, che ha avuto un malore, che occorreva portarla in ospedale senza poter attendere l'arrivo di soccorsi (presupposti tutti nemmeno dedotti) - dovrebbe rendere illogica e incongrua la riferita motivazione in punto di mancata prova della dedotta scri mi na nte. 5. È infine manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso. d'appello, ad una presunta natura colposa dei reati contestati, adeguata motivazione del diniego della continuazione tra gli stessi si trae dalla sentenza di primo grado (che, per il noto principio della c.d. doppia conforme, integra quella di secondo grado), nella quale si fa al riguardo riferimento pienamente conferente al riscontrato difetto di un'adeguata prova dell'unicità del disegno criminoso tra le due ipotesi contravvenzionali. Tale rilievo deve ritenersi non compromesso dalle doglianze in questa sede sollevate dal ricorrente, il quale, solo in termini generici e astratti, ha invocato il valore significativo delle circostanze rappresentate dall'elemento cronologico, delle condizioni di tempo e di luogo, delle modalità della condotta e della tipologia dei reati, senza dotare, il congiunto richiamo di detti elementi di valutazione, di alcuna specificità e adeguatezza al fatto concreto, funzionale al riscontro, sia pure solo presumibile, della medesimezza del programma criminoso in ipotesi perseguito dall'imputato. 6. La declaratoria di inammissibilità - che consegue al riscontro della manifesta infondatezza dei motivi tutti di ricorso - impedisce di rilevare la prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, rv. 217266: nella specie, l'inammissibilità del ricorso era dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, e la prescrizione del reato era maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso; conf. Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, rv. 239400). 7. Discende dal detto esito, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché apparendo evidente che esse ha proposto il ricorso determinando la causa di 4 Indipendentemente dall'errato riferimento, contenuto nella sentenza inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa - della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle Così deciso 03/04/2014 ammende

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