Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19274 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19274 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BRIGNOLI LUIGI nato il 26/07/1971 a CALCINATE

avverso la sentenza del 22/12/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Luigi Brignoli ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello di
Brescia, in parziale riforma dell’appellata sentenza del Gup del Tribunale di Bergamo,
riqualificato il fatto – originariamente contestato come calunnia – nel reato di simulazione di
reato e, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena inflittagli in anni uno di reclusione. Il
ricorrente deduce, con l’unico motivo, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta integrazione
dell’elemento soggettivo del reato, là dove l'”accertata scansione cronologica” tra la data della

denunciante, in uno con la difformità dei dati della società debitrice rispetto a quella titolare del
conto corrente, avvalorano la tesi che l’imputato sia incorso in errore.
.2. Il ricorso è inammissibile.
3. Ed invero, il ricorrente ripropone le stesse censure già dedotte in appello e non si confronta
con le risposte date dalla Corte bresciana, nelle pagine 4 e seguenti della sentenza impugnata,
ha congruamente argomentato – con solido ancoraggio alle emergenze processuali e con
considerazioni scevre da illogicità manifesta e corrette in diritto – in ordine alla dedotta tesi
dell’errore. Il che costituisce causa d’inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
3.1. D’altronde, il Collegio del gravame ha ineccepibilmente rilevato come la tesi dell’errore, da
un lato, non sia mai stata allegata dall’imputato; dall’altro lato, sia smentita dalle evidenze
probatorie e segnatamente dal fatto che egli denunciò il furto dell’intero blocchetto di assegni
in bianco, mentre la spendita del titolo a nome della diversa società (al medesimo
riconducibile) va interpretato come stratagemma per accreditare a posteriore la tesi
dell’errore, puntualmente emersa nel processo.
3.2. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato
dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa
.valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la
Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici

ictu ocu/i

percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2018

denuncia e quella della materiale consegna dell’assegno da parte di persona diversa dal

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