Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19274 del 03/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 19274 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI CRISTOFARO LUCA N. IL 19/08/1981
avverso la sentenza n. 357/2012 CORTE APPELLO di
CAMPOBASSO, del 19/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. in (o nonAmo
che ha concluso per k< ftzr o c24.< Uoi4t0 2( 094t4"--"4 eciao 01A War t) 4\ f ■ 4 vir 6 t4rleARG-0 eLEeP40L0 re 1 0~4 ii•As 04' 4., £23 44-P • '44'1 fazzor( Ott.t CtC 4-"Dcyl: csi.<4,0 Data Udienza: 03/04/2014 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 19/3/2013, la Corte d'appello di Campobasso confermava la sentenza con la quale, in data 16/4/2012, il Tribunale della stessa città aveva dichiarato Di Cristofaro Luca responsabile del reato p. e p. dall'art. 186, comma 2, lett. c) cod. strada a lui ascritto per essersi posto alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica (alcolemia g/I 1,90 alla prima misurazione e g/I 1,95 alla seconda) e lo aveva conseguentemente condannato - 1.800,00 di ammenda, disponendo la sospensione della patente di guida per un anno: fatto commesso il 21/10/2007. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso la difesa dell'imputato sulla base di quattro motivi. 2.1. Con il primo deduce inosservanza dell'art. 459 cod. proc. pen. in relazione al rigetto dell'eccezione di tardività della richiesta di decreto penale, in quanto avanzata oltre il termine semestrale previsto dalla citata disposizione. 2.2. Con il secondo deduce violazione della legge penale, con riferimento all'art. 186, comma 4, cod. strada in punto di affermazione della responsabilità. Riproponendo doglianze già svolte in sede di gravame, lamenta che la Corte d'appello ha omesso di adeguatamente valutare la prova offerta per contrastare gli esiti dell'alcoltest, e segnatamente la consulenza di parte che riferiva e documentava la sussistenza di patologie (rinite cronica e ernia iatale con reflusso gastroesofageo) che - assume il ricorrente - per gli effetti che comportano (passaggio di succhi gastrici dallo stomaco alla bocca) oppure per i farmaci che costringono ad assumere (mucolitici), hanno sicuramente alterato l'esito dell'alcoltest, anche a causa dell'interazione con l'assunzione di alcol, dei cui possibili effetti egli non era mai stato edotto dal proprio medico. Conferma di ciò, secondo il ricorrente, poteva peraltro trarsi dal fatto che la seconda prova tramite alcoltest indicava, a distanza di 10 minuti, un valore superiore a quello rilevato con la prima. Rileva inoltre che l'attendibilità delle misurazioni eseguite tramite il dispositivo elettronico doveva nel caso di specie ritenersi inficiata dalla rigida Si temperatura esistente al momento dell'accertamento, inferiore alla soglia minima indicata nelle istruzioni operative quale condizione di affidabilità ovvero, in alternativa, essendo riferito nel verbale che la misurazione è avvenuta all'interno della vettura dei carabinieri, dalla interazione con strumentazione elettrica o 2 concesse le attenuanti generiche - alla pena (sospesa) di giorni 40 di arresto e € elettronica ivi esistente. Infine rileva che lo stato di ebbrezza può bensì essere desunto attraverso un esame obiettivo e una descrizione analitica di elementi sintomatici, ma solo se dotati di sufficiente e grave univocità e che, comunque, in tal caso, la sanzione penale applicabile deve essere quella più lieve prevista dall'art. 186, comma 2, lett. a), cod. strada. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge nonché vizio di Deduce che, contrariamente a quanto al riguardo ritenuto nella sentenza impugnata, in realtà egli aveva espressamente richiesto tale sanzione sostitutiva al punto 6 dei motivi di appello e, comunque, nelle conclusioni rassegnate in udienza, riportate anche nella intestazione della sentenza. Del resto - rileva - la norma non subordina tale beneficio a una specifica domanda, ma ne consente l'applicazione anche d'ufficio. 2.4. Con il quarto motivo, infine, deduce erronea applicazione dell'art. 159, comma terzo, cod. pen., in relazione al computo del termine di prescrizione. Rileva che erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto non maturato il termine prescrizionale anteriormente alla sua pronuncia in conseguenza di un non corretto computo delle sospensioni verificatesi nel corso del processo. Posto infatti che venivano al riguardo in rilievo i rinvii disposti all'udienza del 31/1/2011 e a quella del 14/11/2011, rileva che, mentre quest'ultimo era effettivamente dipeso dall'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi di categoria (comportando una sospensione correttamente calcolata nella distanza temporale dalla successiva udienza, pari a 55 giorni), il primo, era stato bensì richiesto dalla difesa per concomitante impegno professionale ma era stato disposto dal giudice anche a causa dell'assenza di un teste, ritualmente citato e assente per motivi di salute, con la conseguenza che lo stesso andava del tutto escluso dal computo o, comunque, andava calcolato nella sola misura di 61 giorni ai sensi dell'art. 159, primo comma, n. 3), cod. pen., in entrambi i casi il termine prescrizionale venendo a maturazione anteriormente alla sentenza impugnata. Considerato in diritto 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo pacifico indirizzo della giurisprudenza di questa Suprema Corte, rettamente richiamato anche nella sentenza impugnata, il termine di sei mesi 3 motivazione in ordine al diniego del lavoro di pubblica utilità. entro il quale, ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen., deve essere presentata, da parte del pubblico ministero, la richiesta &decreto penale, ha natura meramente ordinatoria, per cui la sua inosservanza non dà luogo a nullità alcuna ma a una mera irregolarità (v. Sez. U, n. 3 del 06/03/1992, Glarey, Rv. 189402; Sez. 6, n. 10095 del 22/02/1994, P.M. in proc._Rossi, Rv. 199554; Sez. 1, Sentenza n. 2925 del 02/05/1996, P.G. in proc. Calandra, Rv. 204933; Sez. 3, n. 2210 del 23/11/2005 - dep. 19/01/2006, Del Ponte, Rv. 233253). Non si contrappone a tale indirizzo la giurisprudenza richiamata dal per le indagini preliminari che rigetti la richiesta - proposta dal P.M. - di decreto penale di condanna per inosservanza del termine di sei mesi entro il quale deve, ai sensi dell'art. 459 cod. proc. pen., essere presentata; né la natura ordinatoria di tale termine può significare che esso possa essere inosservato, stante il generale obbligo di osservanza della legalità nel procedimento penale, statuito dall'art. 124 cod. proc. pen. ed efficace nei confronti di tutti i soggetti processuali, ivi compreso il Pubblico Ministero» (Sez. 5, n. 41146 del 22/04/2005, P.M. in proc. Lorello, Rv. 232541; v. anche, conformi, Sez. 7, Ord. n. 5942 del 09/12/2004, P.M. in proc. La Marra, Rv. 231105; Sez. 3, n. 26857 del 12/05/2004, P.M. in proc. Pizzolla, Rv. 229059; Sez. 3, n. 16446 del 21/03/2001, P.M. in proc. Lacalaprice, Rv. 219513; Sez. 6, n. 22533 del 09/01/2003, PM in proc. Pescatori, Rv. 225970; Sez. 3, n. 3933 del 09/12/1999, PM in proc. Mattera, Rv. 215460). Premesso che tale giurisprudenza riguarda il caso, esattamente opposto a quello qui in esame, in cui il G.I.P. rilevi la tardività della richiesta di decreto penale e per tal motivo la rigetti, e afferma del tutto condivisibilmente che un tale provvedimento, lungi dall'essere abnorme, è corretto e doveroso, è agevole rilevare che un conto è affermare che l'inosservanza del termine, ancorché ordinatorio, fissato dall'art. 459 cod. proc. pen. per la richiesta di decreto penale rende la richiesta certamente non conforme alla legge processuale (e pertanto legittima il G.I.P. a rigettare la richiesta rimettendo gli atti al P.M.), altro è invece affermare che tale inosservanza comporti una nullità della richiesta medesima riflettentesi sugli atti successivi, e in particolare sul decreto penale eventualmente emesso dal G.I.P. che ometta di rilevarne la tardività, ciò non potendosi comunque affermare in mancanza di alcuna previsione di legge che tale nullità contempli o altra sanzione processuale per il caso di sua inosservanza (precisazione, questa, del resto espressamente contenuta per inciso nella motivazione della stessa citata sentenza della Sez. 5 n. 41146 del 2005 e nelle altre alla stessa conformi testé citate). 4 ricorrente, secondo cui «è legittimo e non abnorme il provvedimento del giudice 4. È infondato il secondo motivo di ricorso. L'affermazione della penale responsabilità dell'imputato è del tutto congruamente motivata sulla base del duplice fondamento dei sintomi caratteristici dello stato di ebbrezza direttamente percepiti dagli agenti al momento dell'accertamento - essendo nel relativo verbale riferito che tale condizione era resa evidente «dall'alito fortemente vinoso, dal linguaggio sconnesso, dagli occhi lucidi e dalla forte euforia» - e degli esiti del controllo eseguito a mezzo alcoltest che, come indicato in imputazione, indicavano un Meramente congetturali ed astratte risultano le osservazioni circa gli effetti di prodotti o rimedi contenenti alcol, in assenza di certificati medici idonei a dimostrare l'esistenza di patologia effettivamente in grado di dar luogo a conseguenze del tipo di quelle postulata dal ricorrente, peraltro del tutto genericamente posto che lo stesso in alternativa fa riferimento anche alla possibile incidenza di farmaci mucolitici, senza contare che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la natura contravvenzionale della trasgressione impone al soggetto agente di astenersi diligentemente dalla guida ove abbia assunto, per qualsivoglia, anche giustificata, ragione, alcolici o misture, rimedi, prodotti e farmaci contenenti alcol (v. ex aliis Sez. 4, n. 26972 del 6/6/2013). Quanto poi alla doglianza relativa alla possibilità del cattivo funzionamento dell'etilometro, dal che la inattendibilità delle percentuali di alcool nel sangue riscontrate, va rammentato che questa Corte ha statuito che «in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione ....» (v. ex aliis Sez. 4, n. 45070 del 30/03/2004, Rv. 230489). Non essendo stata fornita alcuna prova della inidoneità dell'apparecchio, salvo la formulazione di generici dubbi, correttamente ha concluso il giudice di merito nel senso della piena attendibilità degli esiti dell'alcoltest. 4. È invece fondato il quarto motivo - di rilievo preliminare e assorbente rispetto al terzo - essendo fondato il rilievo su cui lo stesso si fonda secondo cui l'udienza del 31/1/2011, indipendentemente dalla richiesta del difensore per concomitante impegno professionale, avrebbe comunque dovuto essere rinviata anche a causa dell'assenza dei testi ritualmente citati. 4.1. Secondo principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, invero, in tema di prescrizione del reato, nel caso di concomitante presenza di tasso alcolemico pari a 1,90 alla prima misurazione e ad 1,95 alla seconda. due fatti legittimanti il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore, l'altro ad esigenze di acquisizione della prova (art. 304, comma primo, lett. a, cod. proc. pen.), la predominante valenza di quest'ultima preclude l'operatività del disposto dell'art. 159 cod. pen. e la conseguente sospensione nel corso della prescrizione (v. Sez. 5, n. 49647 del 02/10/2009, Rv. 245823; Sez. 6, n. 41557 del 05/10/2005, Rv. 232835). Nel caso di specie il rinvio della udienza del 31/1/2011 risulta bensì motivato a verbale con riferimento esclusivamente alla richiesta del difensore motivata da l'assenza di tutti e tre i testi citati per quell'udienza, essendo ad esso anche allegati i certificati medici che per due di -essi la giustificavano. Indipendentemente pertanto dal fatto_che il provvedimento di rinvio non faccia riferimento a tale circostanza (ma gelo alla richiesta del difensore), non v'è dubbio che l'udienza non avrebbe potuto cemunque avere alcuno svolgimento e avrebbe dovuto rinviarsi ad altra data, il - che è sufficiente a determinare quella situazione sostanziale di oggettivo impedimento - comunque non imputabile alla parte - alla celebrazione dell'udienza, da considerarsi assorbente rispetto all'impedimento pure dedotto dal difensore, secondo il condivisibile indirizzo surricordato, e tale dunque da rendere ingiustificata la sospensione del termine prescrizionale (ancorché espressamente disposta, con provvedimento dunque da considerare illegittimo e pertanto censurabile in questa sede). In proposito è appena poi il caso di notare che è inconferente, e comunque assai discutibile sul piano logico, il rilievo contenuto nella sentenza impugnata secondo cui può presumersi che l'assenza del teste sia legata allo sciopero, posto che nell'udienza in questione (31/1/2011), non si discuteva di sciopero degli avvocati. 4.2. Non essendovi pertanto ragione di escludere dal computo del termine prescrizionale il tempo intercorso tra l'udienza del 31/1/2011 a quella successiva, ne deriva che la prescrizione, giusta quanto dedotto dal ricorrente, doveva considerarsi già maturata al momento in cui è stata emessa la sentenza impugnata. Essendo stato, infatti, il reato commesso, come detto, in data 21 ottobre 2007, alla data del 19/3/2013 risultava decorso per intero - anche tenendosi conto della sospensione derivante dal rinvio del processo di primo grado dal 14/11/2011 al 9/1/2012 (per 56 giorni) per adesione del difensore allo sciopero indetto da associazione di categoria - il termine di prescrizione massimo pari ad anni cinque, risultante dal combinato disposto del citato art. 157 cod. pen. e dell'art. 161, comma 2, cod. pen. che, come noto, fissa il limite massimo di un 6 concomitante impegno professionale, ma risulta altresì annotata nel verbale quarto per l'aumento del visto termine prescrizionale, in caso di intervento di eventi interruttivi del relativo decorso (quale nella specie la pronuncia della sentenza di primo grado): tale termine in particolare deve ritenersi nella specie maturato alla data del 16/12/2012. 5. Deve pertanto pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, per essersi il reato per prescrizione. In relazione agli incombenti previsti dall'art. 224, comma 3, cod. strada la competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Manda alla cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al Prefetto di Campobasso Così deciso il 3/4/2014 presente sentenza va trasmessa al Prefetto di Campobasso per quanto di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA