Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19273 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19273 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TORREGGIANI CARMEN nato il 07/05/1954 a SUZZARA

avverso la sentenza del 13/01/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Carmen
Iiani ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte
d’appello di Brescia, in parziale riforma dell’appellata sentenza del Tribunale di Cremona,
esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena inflittale per i reati di calunnia di cui al capo A)
(per avere denunciato falsamente lo smarrimento di alcuni assegni) e di truffa di cui ai capi B)
e C) (per avere dato, in pagamento di forniture di merce, gli assegni di cui al capo A). Il
ricorrente deduce, con il primo motivo, la violazione di legge penale in relazione alla ritenuta
integrazione del reato di calunnia sebbene il reato presupposto non solo risulti ormai
depenalizzato, ma fosse procedibile a querela, nella specie non proposta; con il secondo
motivo, la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del reato di cui al capo B), là
dove nella specie, gli artifici ed i raggiri seguivano, e non precedevano l’atto di disposizione
patrimoniale, come richiesto dall’ipotesi di cui all’art. 640 cod. pen.; con il terzo motivo, la
violazione di legge processuale in relazione all’omesso avviso circa la possibilità di definire il
processo con un rito alternativo a seguito della contestazione suppletiva.
1.1. Nella memoria depositata in Cancelleria, il patrono della Torregiani evidenzia come i
motivi di ricorso proposti tendano a denunciare un travisamento probatorio ed una violazione
di legge quanto alla qualificazione giuridica dei fatti, di tal che non v’è materia per ritenere che
il ricorso debba essere dichiarato inammissibile dalla Settima Sezione della cassazione. Insiste,
pertanto, perché il ricorso sia rimesso al Presidente per l’assegnazione ad una Sezione
ordinaria.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. Ed invero, il ricorrente ripropone le stesse censure già dedotte in appello e non si confronta
con le risposte date dalla Corte bresciana che (nelle pagine 10 e seguenti della sentenza
impugnata) ha congruamente argomentato – con solido ancoraggio alle emergenze processuali
e con considerazioni scevre da illogicità manifesta e corrette in diritto – in ordine a tutte le
doglianze. Il che costituisce causa d’inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del
11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
3.1. D’altronde, l’eccezione processuale è all’evidenza destituita di fondamento, atteso che, a
fronte della contestazione suppletiva, i giudici della cognizione hanno ritualmente riconosciuto
un termine a difesa all’evidente scopo di consentire all’imputata l’esercizio di ogni prerogativa
difensiva, come la richiesta di nuove prove, di riti alternativi o l’oblazione. Giusta il principio di
tassatività delle nullità, nessuna conseguenza processuale può discendere dal mancato avviso
del giudice circa quest’ultima possibilità; avviso, da un lato, implicito nella concessione di un
termine, dall’altro lato, superfluo a fronte dell’assistenza della difesa tecnica.
3.2. Con un ragionamento ineccepibile in diritto, il Collegio di merito ha confermato poi
l’inquadramento giuridico delle fattispecie nei reati di calunnia e di truffa.
Quanto alla prima contestazione, questo Giudice di legittimità ha invero avuto modo di chiarire
come il reato di calunnia sia certamente integrato in caso di falsa denuncia di smarrimento di
assegni bancari, presentata da un soggetto dopo averli consegnati ad altra persona in
pagamento di un’obbligazione, anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d. Igs. 15 gennaio
2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che tra i reati in astratto
configurabili come presupposto rispetto al reato previsto dall’art. 368 cod. pen. vi sono, oltre a
quello di cui all’art. 647 cod. pen., anche il furto e la ricettazione (Sez. 6, n. 15964 del
08/03/2016, Galletti, Rv. 266534).
3.3. Quanto alla seconda contestazione, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto
integrato il reato di truffa in relazione alla denuncia di smarrimento degli assegni dati in
pagamento (Sez. 2, n. 943 del 11/12/2013 – dep. 13/01/2014, Roso, Rv. 258478), stante
l’acclarata contestualità fra l’operazione di acquisto dei gioielli da parte della Torregiani e la
denuncia di smarrimento degli assegni già consegnati al gioielliere.
3.4. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato
dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa
valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la
Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu °cui/
percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

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4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Il consigliere estensore

Il Presidente

Così deciso il 13 marzo 2018

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