Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19272 del 13/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19272 Anno 2018
Presidente: MOGINI STEFANO
Relatore: BASSI ALESSANDRA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TANI LUCA nato il 06/11/1977 a ROMA

avverso la sentenza del 19/09/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRA BASSI;

Data Udienza: 13/03/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Luca Tani ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’appello di
Roma ha confermato l’appellata sentenza del 22 giugno 2010, con cui il Tribunale di Roma lo
ha condannato alla pena di legge per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. Il ricorrente deduce la
violazione di legge penale in relazione all’art. 337 cod. pen., la contraddittorietà e la manifesta
illogicità della motivazione nonché la violazione di legge processuale in relazione all’art. 530,
comma 2, cod. proc. pen., per avere il Collegio del gravame confermato la condanna

consapevole dell’inseguimento dei Carabinieri e, dunque, con l’intento di opporsi all’atto dei
pubblici ufficiali.
.2. Il ricorso è inammissibile.
3. Ed invero, il ricorrente ripropone le stesse censure già dedotte in appello e non si confronta
con la risposta data dalla Corte capitolina che, nelle pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, ha
congruamente argomentato – con solido ancoraggio alle emergenze processuali e con
considerazioni scevre da illogicità manifesta – tanto la materialità del reato di resistenza a
pubblico ufficiale (attuata con la fuga in auto ponendo in essere manovre pericolose per
l’incolumità degli altri utenti della strada; v. Sez. F, n. 40 del 10/09/2013 – dep. 02/01/2014,
E, Rv. 257915); quanto l’elemento soggettivo (segnatamente la coscienza e volontà del Tani di
sottrarsi al controllo di Polizia).
3.1. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato
dal Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa
valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la
Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici

ictu ()cui/

percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
4. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a
versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 marzo 2018

Il consigliere estensore

Il Presidente

nonostante non sia provato che Tani abbia compiuto l’inversione di marcia essendo

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