Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19271 del 02/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 4 Num. 19271 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Catania Simone n. il 7.11.1987
avverso la sentenza n. 2249/2010 pronunciata dalla Corte d’appello
di Catania il 11.12.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 2.4.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. A. Di Popolo, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione.

Data Udienza: 02/04/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 11.12.2012, la corte d’appello di
Catania ha integralmente confermato la sentenza in data 18.9.2009
con la quale il tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola, ha
condannato Simone Catania alla pena di due mesi di arresto ed euro
550,00 di ammenda in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza
alcolica (tasso alcolemico pari a 1,28 g/l) commesso il Pachino il
16.12.2007.
Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato dolendosi della violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte territoriale nell’aver omesso di rilevare la nullità consistita nella mancata comunicazione all’indagato della facoltà di farsi
assistere da un difensore nel corso dell’accertamento del tasso alcolemico successivamente riscontrato a suo carico, e per aver accertato
la responsabilità dell’imputato in assenza di prove certe dell’effettiva
commissione del fatto allo stesso ascritto.
Da ultimo, l’imputato ha invocato l’accertamento dell’intervenuta prescrizione del reato allo stesso contestato.
Considerato in diritto
2. – Osserva preliminarmente la Corte che il reato per il quale
l’imputato è stato tratto a giudizio è prescritto, trattandosi di un reato
di guida in stato di ebbrezza commesso alla data del 16.12.2007.
Al riguardo, rilevato che il ricorso proposto non appare manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d’inammissibilità di
altra natura, occorre sottolineare, in conformità all’insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una
causa estintiva del reato, l’obbligo del giudice di pronunciare
l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti al merito si riscontri
nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto,
ovvero della sua non attribuibilità penale all’imputato, emergano in
modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del
giudice, sia assimilabile più al compimento di una ‘constatazione’,
che a un atto di ‘apprezzamento’ e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., n.
35490/2009, Rv. 244274).
E invero il concetto di ‘evidenza’, richiesto dal secondo comma
dell’art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità pro-

2

cessuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv. 229275).
Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del
reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato
occorre applicare il principio di diritto secondo cui ‘positivamente’
deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto allo stesso contestato,
e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non
rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della
prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra
opposte risultanze (v. Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263).
Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui
questa Corte – anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle
motivazioni delle sentenze di merito – non ravvisa alcuna delle ipotesi
sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma
dell’art. 129 c.p.p..
Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato contestato estinto per prescrizione.

Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.4.2014.

3

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA