Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19270 del 02/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19270 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
MESSINA
nei confronti di:
ALLERUZZO ALBERTO N. IL 04/12/1981
MIRACOLA JUNIO N. IL 04/10/1977
avverso la sentenza n. 416/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
16/09/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO
POPoto
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aw6a0
che ha concluso per
,;(

Udito, per la parte civ
nsor

Data Udienza: 02/04/2014

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 7/1/2011, all’esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di
Messina dichiarava Miracola Junio e Alleruzzo Alberto responsabili del reato loro
ascritto in concorso di furto pluriaggravato ai danni di una gioielleria, commesso
il 28/11/2010, e concessa l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 cod. pen., ritenuta
equivalente alle contestati aggravanti, applicata altresì la diminuente del rito,
condannava entrambi alla pena di anni due di reclusione ed C 300,00 di multa.

Messina, con sentenza del 16/9/2011, in parziale riforma della sentenza di primo
grado, riconoscendone i presupposti, concedeva ad entrambi il beneficio della
sospensione condizionale della pena.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso il Procuratore Generale distrettuale
sulla base di due motivi.

2.1. Con il primo deduce vizio di motivazione in relazione alla concessa
sospensione condizionale della pena.
Lamenta che la decisione impugnata non contiene sul punto alcun dato
esplicativo delle ragioni del convincimento al riguardo raggiunto, tanto più
necessaria, sostiene, in considerazione delle modalità complessive della vicenda
che denotano una allarmante professionalità degli imputati. Rileva che, di contro,
il mero riferimento ai presupposti di legge si riduce la riproposizione di formula
normativa che non soddisfa l’onere motivazionale.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione della legge penale in relazione
all’art. 164 cod. pen.
Posto che la prognosi che, ai sensi di tale norma, può giustificare la
sospensione condizionale della pena, è sostanzialmente basata sui parametri
dettati dall’art. 133 cod. pen., rileva che, nel caso di specie, il numero dei
soggetti riuniti per eseguire il furto (sei persone) e maggiormente la natura e le
circostanze dell’azione delittuosa, fanno fondatamente dedurre risalenti rapporti
di verosimile natura criminosa. Soggiunge che ulteriore rilievo ostativo avrebbe
dovuto rassegnarsi al cospicuo uso di mezzi approntati per il delitto e alla
callidità dimostrata dai correi nel compimento di un’azione che ha comportato
anche l’abbattimento di porzione di una parete e un grave danno per il soggetto
passivo.

2

Interposto gravame da parte di entrambi gli imputati, la Corte d’appello di

Considerato in diritto

3. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La Corte d’appello ha concesso il beneficio condizionale della pena
limitandosi ad affermare, in termini evidentemente tautologici, che «ricorrono i
presupposti» per la concessione della sospensione.
La mancata indicazione in concreto di quali siano dette condizioni, come
previsto dall’art. 164 cod. pen., si traduce in un sostanziale difetto di

228894), tanto più evidente nella specie alla luce degli specifici elementi fattuali
segnalati dal P.G. distrettuale che pur risultavano sinteticamente richiamati nella
sentenza.
Deve pertanto disporsi l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio,
ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla Corte d’appello di
Reggio Calabria

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente la
sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo esame sul punto alla
Corte di Appello di Reggio Calabria.
Così deciso il 2/4/2014

motivazione (cfr. Sez. 1, n. 26484 del 26/05/2004, P.G. in proc. Morabi, Rv.

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