Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1927 del 29/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1927 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) ZANNINO ALDO N. IL 05/02/1968
avverso la sentenza n. 2145/2010 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 12/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 29/11/2012

cc: 29-11-12

FATTO E DIRITTO
1 .-. Zannino Aldo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con
la quale è stata confermata la condanna a lui inflitta in primo grado per il reato di
evasione dagli arresti domiciliari.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione in punto di affermazione della sua
responsabilità, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza nel caso in esame
del dolo di evadere.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che la censure sono
formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione concreta delle
doglianze a cui la motivazione della sentenza impugnata avrebbe omesso di
rispondere. A parte il fatto che la sentenza censurata ha specificamente e
congruamente motivato in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
3 .-. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro
mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle
Ammende.
coØ deciso in R a, all’udienza del 29-11-12.
I Consigliere e n ore
Il ilierité

R.G. n. 25739-12

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