Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19269 del 07/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19269 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
EL JEDDAOUI YOUSSEF nato il 11/07/1984

avverso la sentenza del 15/01/2015 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 07/02/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia
confermava la sentenza con cui il tribunale di Treviso, in data
15.4.2013, aveva condannato El Jeddaoui Youssef alla pena ritenuta di
giustizia, in relazione al reato di furto in rubrica ascrittigli. 2. Avverso la
sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha

motivazione, con riferimento all’entità della pena inflitta, ritenuta
eccessiva, non avendo la corte di appello preso in adeguata
considerazione né il positivo comportamento processuale dell’imputato,
né il suo stato di tossicodipendente, che lo ha spinto all’azione criminosa
ed immotivatamente rigettato la richiesta di concessione dell’attenuante
di cui all’art. 62, n. 4, c.p. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, posto
che, con esso, vengono svolte, genericamente, censure sul merito del
trattamento sanzionatorio, non consentite in sede di legittimità, avendo,
peraltro, la corte territoriale specificamente indicato le ragioni poste a
fondamento della sua decisione sulla determinazione dell’entità della
pena, anche con riferimento ai profili su cui si è soffermata la critica del
ricorrente (cfr. p. 4), ivi compreso quello relativo alla (negata)
configurabilità della speciale tenuità del danno arrecato. 4. Alla
dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente, ai
sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e
della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente medesimo immune
da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità
(cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7.2.2018.

proposto ricorso per cassazione l’imputato, lamentando vizio di

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