Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19269 del 02/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19269 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TUCCELLI SARA MARIA N. IL 24/02/1985
avverso la sentenza n. 3158/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
08/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. AN6-€1_ o Di poppo
che ha concluso per
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< Ave. AnnoN(0 FiRlettlec e-cm 04~ P41 etce-94' k~tto Data Udienza: 02/04/2014 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 31/10/2012, la Corte d'appello di Roma confermava la sentenza con la quale, in data 19/11/2010, il Tribunale di Latina, sezione distaccata di Terracina, aveva dichiarato Tuccelli Sara Maria responsabile del reato p. e p. dall'art. 186, comma 2, lett. b) cod. strada ad essa ascritto per essersi posta alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica (alcolemia g/I 0,90 alla prima misurazione e g/I 0,89 alla seconda) e l'aveva (sospesa) di giorni 20 di arresto e C 200,00 di ammenda: fatto commesso il 3/6/2007. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso la difesa dell'imputato sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo deduce inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento alla notificazione dell'avviso di partecipazione all'udienza pubblica sia al difensore che all'appellante. Premesso che dal fascicolo dibattimentale del giudizio di secondo grado risulterebbe tale avviso comunicato a mezzo fax presso lo studio del difensore, rileva che, per una questione tecnica, all'epoca della comunicazione (agosto 2012) il numero telefonico del difensore non poteva ricevere fax. Rileva che tale circostanza era nota alla cancelleria, ciò potendo desumersi dal fatto che, in occasione della precedente udienza (13/7/2012), non riuscendo a inviare il fax, questa aveva contattato il difensore e da lui aveva ricevuto l'indicazione del numero di un collega al quale indirizzare l'atto, come di fatto avvenuto, risultando il numero di fax a tal fine utilizzato dall'attestato di avvenuta ricezione. Soggiunge che, invece, nella successiva comunicazione, relativa alla fissazione dell'udienza dell'8/10/2012, il fax risulta inviato il 14/8/2012 alle ore 8:39, ma nella ricevuta di ricezione non risulta il numero del destinatario. Ne discende, secondo il ricorrente, che la comunicazione deve ritenersi non compiuta. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento alla ritenuta idoneità dell'accertamento nella specie condotto per mezzo di etilometro. Iterando sul punto eccezione disattesa dalla corte di merito, rileva il ricorrente che il mancato riscontro del periodico controllo dell'apparecchio era stato dedotto non perché ne seguisse una affermazione di nullità e/o inutilizzabilità dell'accertamento con questo eseguito, ma al fine di sottoporre al 2 conseguentemente condannata - concesse le attenuanti generiche - alla pena giudice la necessità di valutare «la possibilità che il mancato periodico controllo (o iniziale omologazione) possa comportare un accertamento non coerente al reale stato dei fatti», tanto più considerando, nella specie, la poca distanza dei livelli accertati dai limiti previsti dalla norma. 2.3. Con il terzo motivo deduce carenza di motivazione con riferimento alle doglianze svolte in ordine alla «impostazione tecnica» dell'etilometro, con le quali si era eccepito «disfunzioni dell'apparecchio» derivanti dal fatto che lo stesso possono in un certo qual modo porre in dubbio la certezza dell'accertamento stesso (fisicità, sesso, massa muscolare, età, uso o meno di tabacco)». Considerato in diritto 3. Deve preliminarmente dichiararsi l'estinzione del reato per prescrizione, maturata successivamente alla sentenza impugnata ma anteriormente alla presente decisione. Essendo stato infatti il reato commesso come detto in data 3 giugno 2007 risulta decorso per intero, alla data odierna, anche tenendosi conto della sospensione derivante dal rinvio del processo di primo grado dal 27/4/2009 al 23/4/2010 (per 361 giorni) per adesione del difensore allo sciopero indetto da associazione di categoria, il termine di prescrizione massimo pari ad anni cinque, risultante dal combinato disposto del citato art. 157 cod. pen. e dell'art. 161, comma 2, cod. pen. che, come noto, fissa il limite massimo di un quarto per l'aumento del visto termine prescrizionale, in caso di intervento di eventi interruttivi del relativo decorso (quale nella specie la pronuncia della sentenza di primo grado): tale termine in particolare deve ritenersi nella specie maturato alla data del 30/5/2013. 4. In presenza di tale causa estintiva potrebbe pervenirsi a una pronuncia diversa da quella di annullamento della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione solo nel caso in cui le prove rendano evidente che il fatto non sussiste, o che l'imputato non lo ha commesso, o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato. Perché possa applicarsi infatti la norma di cui all'art. 129 cpv. cod. proc. pen., che impone il proscioglimento nel merito in presenza di una causa di estinzione del reato, è necessario che risulti evidente dagli atti processuali la prova dell'insussistenza del fatto, o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato. 3 «non prende in considerazione elementi fisiologici del singolo esaminando che Pertanto, quando il processo si trova nella fase di legittimità, il sindacato della Corte di Cassazione deve limitarsi ad accertare se una delle ipotesi di cui all'art. 129 cpv. cod. proc. pen. ricorra in maniera evidente in base alla situazione di fatto risultante dalla stessa sentenza impugnata, senza che possa estendersi ad una critica del materiale probatorio acquisito al processo, implicando ciò indagini e valutazioni di fatto che esulano dai compiti costituzionali della Corte (v. e pluribus Sez. 4. n. 12724 del 28/10/1988, Fermo, Rv. 180023). evidente l'esistenza di una delle ipotesi di cui all'art. 129 cpv. cod. proc. pen., tanto più che le contestazioni, sopra riassunte, mosse in punto di accertamento della penale responsabilità e di dosimetria della pena risultano al contrario, all'evidenza, privi di consistenza in punto di fatto e di diritto. 5. Per contro non può nemmeno ritenersi che sia intervenuto il giudicato in punto di responsabilità, avuto riguardo al primo motivo di ricorso con il quale si denuncia la nullità della notifica dell'avviso di fissazione d'udienza per il giudizio di appello. Tale motivo non appare invero manifestamente infondato, ma anzi, al contrario, è da ritenersi fondato, non ricavandosi dall'attestato di spedizione del fax alcuna indicazione circa il recapito al quale lo stesso è stato indirizzato. Nondimeno, prevale, rispetto a tale rilievo, quello dell'ormai intervenuta estinzione del reato per maturata prescrizione, il quale deve condurre ad annullamento senza rinvio della sentenza con la relativa declaratoria. È noto invero che, secondo ormai pacifico insegnamento, Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 cod. proc. pen. impone che nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, sia data prevalenza alla prima, con la sola eccezione del caso - che nella specie all'evidenza non ricorre - in cui l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio (v. ex multis Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403; Sez. 6, n. 21459 del 26/03/2008, Pedrazzini, Rv. 240066; Sez. 3, n. 1550 del 01/12/2010 - dep. 19/01/2011, Pg in proc. Gazzerotti e a., Rv. 249428). P.Q.M. 4 Tanto premesso, nella fattispecie che ci occupa non può ritenersi che risulti Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 2/4/2014

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