Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19268 del 02/04/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 19268 Anno 2014
Presidente: ROMIS VINCENZO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Tonutti Beppino n. il 8.11.1964
avverso la sentenza n. 1281/2010 pronunciata dalla Corte d’appello di
Trieste il 18.5.2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 2.4.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. A. Di Popolo, che
ha concluso per l’annullamento senza rinvio per prescrizione.

Data Udienza: 02/04/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza resa in data 18.5.2011 la corte d’appello di
Trieste ha integralmente confermato la sentenza in data 9.4.2010 con
la quale il tribunale di Udine ha condannato Beppino Tonutti alla pena di due mesi di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in relazione
al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica commesso in Udine il
14.3 .2008.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio difensore,
ha proposto ricorso per cassazione l’imputato dolendosi della violazione di legge in cui sarebbero incorsi i giudici del merito nell’omettere il riconoscimento della nullità del decreto di citazione a giudizio
originariamente notificato nei suoi confronti, in ragione della relativa
genericità (segnatamente consistita nell’omessa indicazione del tasso
alcolemico riscontrato), nonché del vizio di motivazione della sentenza d’appello per avere la corte territoriale riconosciuto la responsabilità dell’imputato in assenza di prove certe dell’effettiva commissione,
da parte del Tonutti, del reato allo stesso contestato.
Con memoria pervenuta in data 17.2.2014, l’imputato ha invocato l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere
il reato contestato estinto per prescrizione.
Considerato in diritto
2. – Osserva preliminarmente la Corte che il reato per il quale
l’imputato è stato tratto a giudizio è prescritto, trattandosi di un reato
di guida in stato di ebbrezza alcolica commesso alla data del
14.3.2008.
Al riguardo, rilevato che il ricorso proposto non appare manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d’inammissibilità di
altra natura, occorre sottolineare, in conformità all’insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una
causa estintiva del reato, l’obbligo del giudice di pronunciare
l’assoluzione dell’imputato per motivi attinenti al merito si riscontri
nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell’insussistenza del fatto,
ovvero della sua non attribuibilità penale all’imputato, emergano in
modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del
giudice, sia assimilabile più al compimento di una ‘constatazione’,
che a un atto di ‘apprezzamento’ e sia quindi incompatibile con qual-

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siasi necessità di accertamento o di approfondimento (v. Cass., n.
35490/2009, Rv. 244274).
E invero il concetto di ‘evidenza’, richiesto dal secondo comma
dell’art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richiede per l’assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv. 229275).
Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del
reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell’imputato
occorre applicare il principio di diritto secondo cui ‘positivamente’
deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l’estraneità dell’imputato a quanto allo stesso contestato,
e ciò nel senso che si evidenzi l’assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non
rilevando l’eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della
prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra
opposte risultanze (v. Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263).
Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui
questa Corte – anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle
motivazioni delle sentenze di merito – non ravvisa alcuna delle ipotesi
susstunibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma
dell’art. 129 c.p.p..
Ne discende che, ai sensi del richiamato art. 129 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato contestato estinto per prescrizione.
Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.4.2014.

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