Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19267 del 07/02/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 19267 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
MANGANELLI ALESSANDRO nato il 03/04/1975 a PONTREMOLI
TRAVERSARI OSCAR nato il 09/04/1970 a CHIARI

avverso la sentenza del 22/09/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 07/02/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Genova, in
riforma della sentenza con cui il tribunale di Massa, in data 1.7.2011,
aveva condannato Manganelli Alessandro e Traversari Oscar, ciascuno
alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al delitto di cui agli artt. 110,

gli imputati in quanto non punibili per la particolare tenuità del fatto,
previa esclusione dell’aggravante di cui all’art. 625, n. 2, c.p.
2.

Avverso tale sentenza, di cui chiedono l’annullamento, hanno

proposto tempestivo ricorso per cassazione entrambi gli imputati,
lamentando, anche con la memoria depositata il 17.1.2018, violazione di
legge e vizio di motivazione, con riferimento alla inadeguata valutazione
delle risultanze probatorie, operata dalla corte territoriale, ed alla
intervenuta estinzione del reato per remissione di querela
3. Il ricorso è fondato, con riferimento all’ultima doglianza, in essa
assorbito ogni ulteriore motivo di ricorso, di cui, peraltro, non può non
rilevarsi la natura eminentemente fattuale.
Ed invero si osserva che nelle more si è verificata una causa estintiva del
reato (artt. 110, 624, 61, n. 5, c.p.), per il quale gli imputati hanno
riportato condanna, rappresentata dalla remissione della querela
originariamente proposta.
Ed invero, come emerge dagli atti acquisiti al procedimento, la persona
offesa dal reato, Traversari Oscar, in data 15.1.2018, presso gli uffici
della stazione dei CC. di Villafranca in Lunigiana, ha provveduto a
rimettere formalmente la querela presentata nei confronti dei ricorrenti
in relazione al fatto-reato per cui questi ultimi sono stati condannati;
remissione cui ha fatto seguito, contestualmente, formale accettazione
da parte degli stessi imputati.
Rilevato, pertanto, che sono state puntualmente rispettate le formalità
previste dall’art. 340, c.p.p., in tema di remissione della querela e di
accettazione, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di
cui all’art. 152, c.p. (applicabile nel caso in esame trattandosi di reato

624, 625, n. 2, 61, n. 5, c.p., in rubrica loro ascritto, assolveva entrambi

perseguibile a querela di parte, una volta esclusa l’aggravante ex art.
625, n. 2, c.p.), che va rilevata e dichiarata in sede di legittimità, (cfr.
Cass., sez. un., 25.2.-27.5.2004, n. 24246), non risultando, peraltro,
evidente l’insussistenza di responsabilità dei ricorrenti per il reato
innanzi indicato e rappresentando, al tempo stesso, tale decisione una
pronuncia più favorevole rispetto all’assoluzione, pronunciata per

reato.
L’impugnata sentenza deve essere, dunque, annullata senza rinvio, per
estinzione del reato per cui i ricorrenti hanno riportato condanna.
Ai sensi dell’art. 340, co. 4, c.p.p., le spese del presente grado di
giudizio vanno poste a carico dei querelati Manganelli e Traversari, non
essendo stato diversamente convenuto nell’atto di remissione della
querela.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
remissione della querela.
Pone le spese a carico dei querelati Manganelli Alessandro e Traversari
Oscar.
Così deciso in Roma il 7.2.2018.

mancanza di punibilità dei prevenuti, incidendo sulla esistenza stessa del

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