Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19265 del 13/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19265 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIROZZI FRANCESCO N. IL 13/11/1980
BENEVENTO FRANCESCO N. IL 13/05/1964
avverso la sentenza n. 572/2009 CORTE APPELLO di SALERNO, del
22/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore GRerale in persona del Dott. (\A
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che ha concluso per
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Data Udienza: 13/03/2015

Ritenuto in fatto

1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 22/05/2014 la Corte d’appello di
Salerno ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato alla
pena di giustizia Francesco Pirozzi e Francesco Benevento, avendoli ritenuti
responsabili del reato di lesioni personali aggravate dall’uso di un martello, in
danno di Emilio Silvestri e della moglie, e il solo Pirozzi anche del reato di porto
ingiustificato dell’arma.
2. Sono stati proposti distinti ricorsi personalmente dai due imputati.

3.1. Con il primo si lamentano vizi motivazionali, con riferimento all’affermazione
del concorso nel reato posto in essere dal Pirozzi, rilevando che il ricorrente si
era limitato a fare da paciere tra la persona offesa e il Pirozzi ed era stato
sorpreso dall’improvvisa e inaspettata aggressione da parte di quest’ultimo, con
l’uso di un martello che aveva nascosto nella sua autovettura.
3.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali in relazione all’entità
della pena, criticando la mancata considerazione in ordine agli esiti non gravi
della condotta dell’imputato.
4. Il ricorso proposto dal Pirozzi si affida ad un unico motivo, con il quale si
lamenta che la Corte territoriale non abbia rilevato l’estinzione del reato di cui
all’art. 4 I. n. 110 del 1975, intervenuta in data 03/10/2012.
Considerato in diritto

1. Il primo motivo del ricorso proposto dal Benevento è inammissibile, dal
momento che reitera genericamente la tesi difensiva dell’assoluta estraneità
dell’imputato alla condotta aggressiva, senza confrontarsi in termini specifici con
il decisivo argomento, sviluppato dai giudici di merito, alla stregua della
deposizione della persona offesa, quanto al fatto che il Benevento non si era
limitato ad indurre la vittima a scendere dalla propria abitazione per incontrare il
Pirozzi, ma aveva trattenuto il Silvestri per le spalle, agevolando l’azione del
medesimo Pirozzi. È alla stregua di tale determinante rilievo che si intende come
anche la precedente condotta del ricorrente sia stata razionalmente intesa dalla
sentenza impugnata come l’attuazione di un tranello teso alla vittima.
2. Il secondo motivo è del pari inammissibile, giacché del tutto razionalmente i
giudici di merito hanno dato rilievo sia alla gravità del fatto, caratterizzato dalla
preordinazione del delitto, con l’utilizzo del tranello teso attraverso l’intervento
del Benevento, e dall’aggressione di tre persone (l’episodio ha visto coinvolto
un’altra persona, Pirozzi Domenico, anch’egli condannato in primo grado),
seguita dall’immobilizzazione della vittima e dall’utilizzazione del martello per
colpirne la testa, sia la capacità a delinquere del Benevento, dimostrata
dall’esistenza di plurimi precedenti penali, anche per tentato omicidio.

3. Il ricorso proposto dal Benevento si affida a due motivi.

In tale contesto, assolutamente irrilevante, in quanto inidonea a palesare una
manifesta illogicità della motivazione, è la dedotta non grave entità degli esiti
della condotta.
3. Fondato è invece l’unico motivo di ricorso proposto dal Pirozzi, dal momento
che il reato di cui all’art. 4 I. n. 110 del 1975, consumato in data 26/07/2004, si
è estinto per prescrizione in data 02/04/2012, prima della sentenza di secondo
grado.
Va, infatti, considerato che la disciplina più favorevole è quella prevista dal

termine di tre anni di cui all’art. 157, comma primo, n. 5, cod. pen., va
aumentato della metà sino a quattro anni e mezzo, ex art. 160, ult. comma, cod.
pen, all’epoca vigente, cui devono aggiungersi anni tre, mesi due e giorni sette
di sospensione.
Con riferimento alla contravvenzione, la sentenza impugnata va, pertanto,
annullata senza rinvio, eliminando l’aumento di pena di tre mesi di reclusione,
applicato dai giudici di merito, ai sensi dell’art. 81, comma 2, cod. pen., talché la
pena che residua è di anni due e mesi tre di reclusione.
4.

Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto nell’interesse di

Francesco Benevento consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di
quest’ultimo al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni
dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di Benevento Francesco e condanna il ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende; annulla senza rinvio la sentenza impugnata
limitatamente alla contravvenzione ascritta a Francesco Pirozzi, perché il reato è
estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena, rideterminando in anni due
e mesi tre di reclusione la pena residua.
Così deciso in Roma il 13/03/2015
Il Componente estensore

Il Presidente

codice anteriormente all’entrata in vigore della I. n. 251 del 2005, talché il

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