Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19265 del 07/02/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19265 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DUKA ELTON nato il 18/05/1993
avverso la sentenza del 16/09/2016 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Data Udienza: 07/02/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Salerno
riformava solo parzialmente in favore del reo la sentenza con cui il
tribunale di Salerno, in data 6.7.2015, aveva condannato Duka Elton alla
pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.
2.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede
lamentando violazione di legge ed omessa motivazione, con riferimento
alla determinazione dell’entità del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo fondato su motivi del
tutto generici e manifestamente infondati, posto che il giudice di appello
ha specificamente indicato le ragioni poste a fondamento della
determinazione dell’entità della pena irrogata al ricorrente ed al
coimputato Ndreu Klaudio, individuandole nella gravità dei fatti e nella
capacità a delinquere dimostrata, nella progressione criminosa, dagli
imputati (cfr. p. 6), in conformità ai criteri indicati dall’art. 133, c.p.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità
dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere il ricorrente
medesimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate
ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del
13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7.2.2018.
l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,