Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19264 del 09/04/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19264 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TESTA FABIO N. IL 08/10/1977 parte offesa nel procedimento
c/
ALBANO VINCENZO N. IL 18/05/1970
ELEFANTE SALVATORE N. IL 28/11/1972
MIANO ANTONIO N. IL 12/07/1976
SCOGNAMIGLIO VINCENZO N. IL 27/12/1980
avverso l’ordinanza n. 3003/2013 GIP TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 22/04/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 11,4, b1,3 ?DUCA ST 123
0…1/4 \01.0- edi-Ll/110

A’ 3.,~4.1LQAAAA4A0 à t,,,,t,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/04/2014

Considerato in fatto e ritenuto in diritto

1. Con ordinanza del 22.4.2013 il G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata
ha disposto l’archiviazione degli atti del procedimento nei confronti di
ALBANO Vincenzo ed altri , indagati in ordine al reato di cui all’art. 372

2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione a mezzo del
difensore e procuratore speciale il denunciante TESTA Fabio, assumendo
di essere persona offesa nell’ambito del predetto procedimento e
deducendo violazione dell’art. 127 co. 5 c.p.p., 408,409 e 410 c.p.p. ,
omessa ed apparente motivazione in ordine all’indagine suppletiva
richiesta in sede di opposizione consistente in una consulenza
grafologica.
3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato per l’omessa motivazione in ordine alla
investigazione suppletiva richiesta in sede di opposizione.
4. Il ricorso è inammissibile per l’assorbente difetto di legittimazione della
proponente.
5. E’ costante insegnamento di questa Corte che nel delitto di falsa
testimonianza il bene giuridico protetto è quello del normale svolgimento
dell’attività giudiziaria, sicché il soggetto passivo del reato è soltanto lo
Stato-collettività e non la persona che subisca eventuali danni risarcibili
in sede civile. Ne consegue che il privato denunciante non è legittimato
a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M.
e, successivamente, ricorso per cassazione avverso la declaratoria di
inammissibilità dell’opposizione ( Sez. VI sent. n. 15200 del 5.4.2011,
P.O. in proc. De Angelis).
6. Analogamente ne discende , nella specie, che la parte privata non è
legittimata alla proposizione del ricorso per cassazione avverso la
ordinanza di archiviazione conclusiva del rito camerale.
7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo
determinare in euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

1

c.p..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della
cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 9.4.2014.

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