Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19264 del 07/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19264 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MURIANNI MARIA GIULIANA nato il 16/02/1960 a BARI

avverso la sentenza del 10/01/2017 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 07/02/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la provvedimento di cui in epigrafe il tribunale di Bari, in riforma
della sentenza con cui il giudice di pace di Bari, in data 16.9.2014,
aveva condannato Magnifico Lucio alla pena ritenuta di giustizia ed al
risarcimento dei danni derivanti da reato, in favore della costituita parte
civile Murianni Maria Giuliana, in relazione al delitto di cui all’art. 582,

fatto non sussiste, con conseguente revoca delle statuizioni civili.
2.

Avverso la suddetta sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha

proposto ricorso per cassazione la costituita parte civile, lamentando
vizio di motivazione, in ordine alla dichiarata inammissibilità dell’appello
proposto dalla stessa parte civile; alla mancata pronuncia assolutoria,
con formula dubitativa, ai sensi dell’art. 530, co. 2, c.p.p.; alla
circostanza che il giudice di secondo grado è “entrato nel merito
assolutorio pur senza rinuncia alla prescrizione” da parte dell’imputato.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su motivi del
tutto generici e manifestamente infondati.
Correttamente il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile
l’appello della Murianni, nella parte in cui venivano formulate censure
attinenti all’entità della pena, che la parte civile non ha alcun interesse,
tutelato dall’ordinamento, a proporre.
D’altro lato il giudice di appello ha svolto una penetrante motivazione,
con cui, in applicazione dei principi da tempo elaborati dalla
giurisprudenza di legittimità in tema di valore probatorio delle
dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa, costituita parte civile,
ha spiegato le ragioni per cui le dichiarazioni della Murianni non possono
considerarsi attendibili (cfr. pp. 3-4).
Motivazione, giova evidenziare, che non ha formato oggetto di specifiche
censure ad opera della parte civile ricorrente.
Sicché la decisione assunta appare compiutamente motivata,
prevalendo, perché più favorevole al reo, sull’eventuale pronuncia di non
doversi procedere per estinzione del reato, dovuta a prescrizione, senza
tacere che difetta uno specifico interesse della parte civile ad ottenere

c.p., in rubrica ascrittogli, assolveva l’imputato, con la formula perché il

una pronuncia ai sensi del secondo comma dell’art. 530, c.p.p., i cui
effetti sono equiparati a quelli della assoluzione pronunciata ex art. 530,
co. 1, c.p.p.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento,
nonché in favore della cassa delle ammende di una somma a titolo di

conto dei profili di colpa individuabili a carico del ricorrente nella
determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte
Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7.2.2018

sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in euro 2000,00, tenuto

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