Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19263 del 09/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 6 Num. 19263 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: PAOLONI GIACOMO

SENTENZA
sul ricorso proposto da IAGLIETTI Giuseppe, nato a Gela (CL) il 07/12/1992,
avverso il decreto in data 29/05/2013 del Giudice di Pace di Gela;
esaminati gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in sede (sost. P.G. dott. Francesco
M. Iacoviello), che ha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.
Motivi della decisione
1. Il Prefetto di Caltanissetta ha applicato, ai sensi dell’art. 75 L.S., la sanzione
amministrativa della sospensione della patente di guida per un periodo di sette mesi nei
confronti di Giuseppe laghetti, trovato dalla p.g. in possesso di sostanza del tipo hashish
per uso personale (“fuori dalla ipotesi di cui all’art. 73 co. 1-bis L.S.”).
Preso atto di tale decreto del Prefetto, il Questore di Caltanissetta con proprio
decreto ha imposto allo laghetti, a norma dell’art. 75 bis L.S., prescrizioni a tutela della
sicurezza pubblica (obbligo di rientrare nella propria abitazione entro le ore 22:00 e di
non uscirne prima delle 6:30; divieto di frequentare sale da gioco e agenzie di raccolta di
scommesse; divieto di condurre qualunque veicolo a motore).
Con il provvedimento indicato in epigrafe il competente Giudice di Pace di Gela,
ritenuti sussisterne i presupposti normativi (art. 75 bis, co. 1, L.S.), ha convalidato il
decreto del Questore di Caltanissetta.
2. Avverso il decreto di convalida del Giudice di Pace di Gela ha proposto ricorso
per cassazione il difensore di Giuseppe laghetti, deducendo erronea applicazione
dell’art. 75 bis, co. 2, L.S. e mancanza o insufficienza della motivazione. Da un lato il
giudice di pace non ha valutato ai fini della decisione le osservazioni critiche pur

Data Udienza: 09/04/2014

i

/

o

I

3. Come rilevato dal concludente P.G. in Sede, il ricorso è fondato con riferimento
al secondo profilo di censura. Essendo ammesso avverso il decreto di convalida delle
misure adottate ex art. 75 bis L.S. il ricorso per cassazione per sola violazione di legge, la
doglianza sull’omesso esame della memoria difensiva, traducendosi in un vizio di
motivazione, è indeducibile. La mancanza di motivazione sui requisiti di necessità e
urgenza del decreto del Questore integra ex adverso una violazione di legge prospettabile
come motivo di ricorso. Motivo che nel caso di specie è fondato per la totale genericità
della decisione di convalida assunta dal Giudice di Pace di Gela.
3.1. Mette conto osservare, in via incidentale, che la recente sentenza n. 32/2014

con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionali le disposizioni della L.
49/2006 modificative della disciplina penale degli stupefacenti, così ripristinando il
previgente regime precettivo e sanzionatorio, non sembra influire sulla odierna
regiudicanda.
La sentenza costituzionale ha sancito l’illegittimità degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del
D.L. n. 272/2005 convertito con modificazioni dall’art. 1 co. 1 L. 21.2.2006 n. 49. L’art. 75
bis L.S. è stato introdotto dall’art. 4-quater di detto provvedimento legislativo. Vero è che
l’intervento del giudice delle leggi ha caducato anche il comma 1 bis dell’art. 73 L.S.
(inserito dall’art. 4-ter L. 49/ 2006) in tema di definizione/ delimitazione dell’uso
personale di sostanze stupefacenti penalmente non punibile. Disposizione che costituisce
in buona sostanza il presupposto normativo degli interventi comminatori delle sanzioni
amministrative e delle misure di prevenzione da parte del Prefetto e del Questore
rispettivamente previsti dagli artt. 75 e 75 bis L.S.
Non sembra tuttavia potersi ipotizzare che con il ripristinato regime penalistico
anteriore alla riforma del 2006 si sia prodotto il paradossale effetto di una attuale
sopravvenuta punibilità anche dell’uso personale (consumo non terapeutico) di sostanze
stupefacenti, pur già pacificamente esclusa -del resto- dalla giurisprudenza nella vigenza
del sistema oggi fatto rivivere dalla Corte Costituzionale. Ora, pur essendo venuti meno
gli specifici parametri quantitativi o dosimetrici fissati dal comma 1 bis dell’art. 73 L.S.,
quali indici della latitudine dell’uso/consumo personale non punibile, cui rinviano
(rinviavano) per relationem i vigenti artt. 75 e 75 bis L.S., deve convenirsi -impregiudicate
eventuali (e auspicabili) puntualizzazioni novellatrici del legislatore- che gli artt. 75 e 75
bis non sono comunque divenuti (parafrasandosi il dictum della decisione costituzionale
n. 32/2014) privi del loro specifico “oggetto”, correlato per l’appunto ad una detenzione
(o a condotte assimilabili ex art. 73 co. 1 L.S.) di sostanza stupefacente per personale
consumo dell’agente immune da sanzione penale.
3.2. Tanto precisato e tornandosi al merito valutativo del ricorso dello laghetti, è
agevole constatare che il provvedimento impugnato si segnala per censurabile genericità
(id est omessa o insufficiente analisi) dell’apprezzamento del duplice connotato
giustificativo della legittimità delle misure a tutela della pubblica sicurezza applicate dal
Questore di Caltanissetta al ricorrente, rappresentato -per un verso- dalla necessità ed
indifferibilità delle applicate misure (omologabili, come affermato da questa Corte

2

diffusamente esposte nella memoria difensiva depositata in cancelleria prima della
decisione. Da un altro lato lo stesso giudice si è limitato ad evocare, con formule di stile,
un ipotetico pericolo per la sicurezza pubblica senza vagliare le ragioni di necessità e
urgenza legittimanti le prescrizioni imposte dal Questore e soprattutto la loro congruità e
adeguatezza (anche quanto alla durata delle stesse) nonché la loro concreta attualità.

P. Q. M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Giudice di Pace
di Gela.
Roma, 9 aprile 2014

regolatrice, a vere e proprie misure di prevenzione personali: v. ex plurimis Sez. 6,
6.7.2011 n. 35227, Murno, rv. 250840) e -per altro e congiunto verso- dalla congruità o
adeguatezza della loro specificità modale e della loro stessa estensione temporale.
Su tali temi il decreto di convalida del giudice di pace si limita all’apodittica
affermazione secondo cui dal possesso di stupefacenti durante la guida può derivare un
pericolo per la sicurezza pubblica e in particolare per la circolazione stradale ed a
ritenere “condivisibili” le misure applicate dal Questore di Caltanissetta. Nulla di più
chiarisce il decreto di convalida del g.d.p. sulla effettiva indispensabilità applicativa delle
misure e sulla concretezza della pericolosità sociale dello laghetti idonea a giustificare le
predette misure.
Come già affermato da questa S.C. (Sez. 4, 18.9.2012 n. 43118, Iannini, rv. 253642),
il dato per cui le misure in esame sono qualificate dalla legge come facoltative (“…il
Questore.. .può disporre le misure…”), impone al titolare del potere la verifica della
concreta necessità e urgenza dell’intervento, consentendo -quindi- al giudice della
convalida di controllarne l’effettiva esistenza. La non automaticità del provvedimento
applicativo e l’esigenza di una idonea motivazione dell’autorità amministrativa
implicano per l’autorità giudiziaria preposta alla convalida del provvedimento, incidente
su diritti di libertà tutelati dall’art. 13 Cost., una non estemporanea e non solo formale
ratifica del decreto del Questore, occorrendo al riguardo motivare la decisione di
convalida in punto di necessità e urgenza delle misure di cui all’art. 75 co. 1 L.S. e di loro
congruità e durata, senza il ricorso a mere formule lessicali ovvero a vaghi richiami ai
presupposti normativi. Il difetto e comunque l’insufficienza della motivazione in
proposito espresse dall’impugnato decreto di convalida del giudice di pace di Gela
determinano l’annullamento del provvedimento e il rinvio degli atti allo stesso giudice
per un loro rinnovato esame nei termini appena precisati.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA