Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19263 del 07/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19263 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
POLICARP NICOLAE nato il 21/05/1980

avverso la sentenza del 14/02/2017 del GIP TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 07/02/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi degli artt. 444
e ss., c.p.p., il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Torino applicava nei confronti di Policarp Nicolae, in relazione ai reati in
rubrica ascrittigli, la pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto

di motivazione, con riferimento alla determinazione della entità della
pena su cui si è formato il consenso delle parti, che non ha tenuto conto
dell’intervenuto giudizio di equivalenza tra le circostanze aggravanti e le
concesse attenuanti generiche, avendo il giudice omesso di menzionare
l’equivalenza con la recidiva, oltre che con le aggravanti contestate .
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi
manifestamente infondati.
Come

affermato,

infatti,

dall’orientamento

dominante

nella

giurisprudenza di legittimità, in tema di patteggiamento, una volta che
l’accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di
applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento nei
profili di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non
risulti applicata una pena illegale (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI,
18.9.2003, n. 38943, rv. 227718) ovvero disatteso l’accordo raggiunto
dalle parti, ipotesi non riscontrabili nel caso in esame, posto che il
giudizio di equivalenza, esteso a tutte le aggravanti, ha ricompreso in sé
anche la recidiva, che, come è noto, ha natura di circostanza aggravante
(cfr., ex plurimis, Cass., sez. III, 3.10.2000, n. 3011, rv. 217759).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.

ricorso per cassazione l’imputato, lamentando violazione di legge e vizio

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7.2.2018.

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