Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19262 del 07/02/2018


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 19262 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI COSTANZO ANTONIO nato il 02/02/1958 a NAPOLI

avverso la sentenza del 13/02/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 07/02/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Napoli applicava nei
confronti di Di Costanzo Antonio, ai sensi degli artt. 444 e ss., c.p.p., la
pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l’annullamento, ha proposto

tribunale ha applicato la pena di anni due mesi quattro di reclusione,
senza che sul punto il Di Costanzo abbia prestato il proprio consenso, sia
che, avendo escluso lo stesso giudice la sussistenza della contestata
aggravante di cui all’art. 7, I. 203/1991, il reato doveva essere
dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione, ai sensi dell’art. 129,
c.p.p.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
Ed invero, premesso che secondo un condivisibile orientamento
affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, è ammissibile il ricorso
per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo,
l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della
sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di
merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell’art.
606, comma primo, lett. b), c.p.p. (cfr. Cass., Sez. U., 17.12.2015, n.
12602, rv. 266819; Cass., sez. IV, 06/11/2012, n. 49817, rv. 254092;
Cass., sez. VI, 21/03/2012, n. 11739, M., rv. 252319; Cass., sez. V,
11/07/2011, n. 47024, rv. 251209), va rilevato che nel caso in esame il
giudice procedente, in violazione del disposto dell’art. 129 c.p.p., ha
omesso di rilevare e dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione
verificatasi prima del giudizio.
Il termine di prescrizione del reato per cui è stata applicata la
menzionata pena (art. 610, c.p., esclusa la citata aggravante ad effetto
speciale), infatti, pari, in considerazione degli atti interruttivi del relativo
decorso nel frattempo intervenuti, nella sua massima estensione, a sette
anni e sei mesi, risulta perento, tenuto conto della data di commissione
del fatto (4-5.1.2008) e del periodo di sospensione del relativo decorso

tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, eccependo sia che il

(corrispondente a 147 giorni), il 28.11.2015, quindi ben prima della
pronuncia della sentenza di applicazione pena, intervenuta il 13.2.2017.
Ciò impone al Collegio di rilevare la compiuta prescrizione.
4. Sulla base delle svolte considerazioni, pertanto, l’impugnata sentenza
va annullata senza rinvio per estinzione del reato per compiuto decorso
del relativo termine di prescrizione.

annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto
per prescrizione.
Così deciso in Roma il 7.2.2018.

P.Q.M.

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