Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19261 del 13/03/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 19261 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARILE ERNESTO N. IL 19/04/1981
avverso la sentenza n. 34/2011 GIUDICE DI PACE di FROSINONE,
del 03/02/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. I\ko—2
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che ha concluso per

Udito, per la

e civile, l’Avv

Udit ifensor Avv.

Data Udienza: 13/03/2015

Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 03/02/2014 del Giudice di pace di Frosinone Ernesto Basile è
stato condannato alla pena di giustizia, in quanto ritenuto responsabile dei reati
di ingiuria, minacce, lesioni e danneggiamento in danno di Shqezi Afrim.
2. Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai
seguenti motivi.
2.1. Con i primi tre motivi, unitariamente sviluppati dallo stesso ricorrente, si
lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, criticando la valutazione di

dichiarato di non aver ricevuto alcuna minaccia, aveva confermato la circostanza,
ma solo a seguito della reiterazione della domanda da parte del P.M.; b) aveva
ammesso di avere provocato l’incidente, imboccando contromano, con la propria
autovettura, la via percorsa dal Basile a bordo di una motocicletta, con la
conseguenza che i danni subiti dai veicoli erano il risultato del loro scontro, come
confermato dal teste Molinari e dal teste Fiorini.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione alla
mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Considerato in diritto
1. Il primo motivo è inammissibile, in primo luogo, poiché critica la valutazione di
attendibilità della persona offesa, valorizzando ciò che quest’ultima avrebbe stato
riferito, a proposito delle minacce e delle modalità dell’incidente, ma senza
riprodurre il contenuto delle dichiarazioni, talché nessuna obiettiva verifica è
consentita alla Corte, quanto alla stessa premessa in fatto della critica, prima
ancora che alla sua rilevanza, al fine di dimostrare una manifesta illogicità della
motivazione.
In secondo luogo, il ricorrente trascura di considerare che il giudice di pace ha
posto a fondamento della decisione, oltre che la deposizione della persona
offesa, i seguenti elementi: a) il fatto che, secondo la deposizione del teste
Molinari, assistente di P.S. intervenuto sui luoghi, emergevano sull’autovettura
della persona offesa danni , al vetro posteriore e al cofano non dipendenti
dall’incidente stradale e quindi ritenuti in sentenza frutto dell’azione di
danneggiamento dell’imputato; b) la documentazione medica del Pronto
Soccorso dell’ospedale di Frosinone, redatta nell’immediatezza dei fatti; c)
l’assenza di ogni spiegazione da parte dell’imputato quanto al suo
allontanamento dal luogo del sinistro.
Tali profili non sono oggetto di alcuna critica, con la sola eccezione del
riferimento del teste Molinari alla natura dei danni riportati dall’autovettura della
persona offesa, che, tuttavia, non si accompagna alla completa riproduzione del

1

attendibilità della persona offesa, la quale: a) in sede dibattimentale, dopo avere

contenuto della deposizione del testimone, al fine di verificare il peraltro neppure
denunciato travisamento della prova da parte del giudice di pace.
2. Inammissibile è pure il secondo motivo, giacché è del tutto inesatto che la
sentenza

impugnata sarebbe priva di qualunque motivazione idonea a

giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Al contrario, vi si

legge che la decisione è stata fondata sulla rilevante intensità del dolo e sui
precedenti penali dell’imputato, ossia su profili argomentativi ai quali il ricorso
non dedica alcun cenno.

condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione
delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roma il 13/03/2015
Il Componente estensore

Il Presidente

3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la

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