Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19261 del 08/04/2014
Penale Sent. Sez. 6 Num. 19261 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: CAPOZZI ANGELO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BACCHETTA ALESSANDRO N. IL 20/09/1975
avverso l’ordinanza n. 262/2013 TRIBUNALE di TERAMO, del
07/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Àjj
UDA 01,›
V14- R.A-34/1\tz )4(2A-IRAAA/0
Uditi difensor Avv.;
AllU-S4~)
kaU
U0152
Data Udienza: 08/04/2014
Considerato in fatto e ritenuto in diritto
1. Con ordinanza del 7.5.2013 il Tribunale di Teramo ha rigettato la
eccezione proposta dall’avv. Vincenzo Di Nanna nell’interesse
dell’imputato di BACCHETTA Alessandro in ordine alla nullità dell’avviso
nei confronti del predetto.
2. Avverso la ordinanza propone ricorso per cassazione lo stesso avvocato
quale difensore del BACCHETTA deducendo la abnormità e la nullità del
provvedimento impugnato per violazione degli artt. 96,99 e 122 c.p.p. e
manifesta illogicità della motivazione e con atto del 16.1.2014 sono stati
depositati ulteriori motivi di impugnazione con i quali , nell’esporre
ulteriori successive vicende processuali, si rileva che lo stesso Tribunale
avrebbe riconosciuto la validità della nomina difensiva e purtuttavia non
consentendo la rivalutazione della predetta eccezione.
3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso con le conseguenze ex art. 616 c.p.p..
4. Con dichiarazione del 13.3.2014 il difensore ha rinunziato al ricorso
adducendo sopravvenuta carenza di interesse in ragione della assunta
difesa e della pronunciata assoluzione dell’assistito.
5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per rinuncia giustificata
dalla sopravvenuta carenza di interesse, senz’altra statuizione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma,9.4.2014.
di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di rinvio a giudizio