Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19260 del 13/03/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19260 Anno 2015
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SMERLO FERDINANDO N. IL 15/04/1962
avverso la sentenza n. 34/2012 GIUDICE DI PACE di
CALTAGIRONE, del 12/11/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/03/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la pa civile, l’Avv
Uditi di sor Avv.

Data Udienza: 13/03/2015

Il Procuratore generale della Corte di cassazione, dr. Mario Fraticelli, ha
concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Smerlo Ferdinando propone ricorso per cassazione contro la

sentenza del giudice di pace di Caltagirone che lo ha condannato alla
pena di euro 200 di multa per il reato di cui all’articolo 594, perché

2.

Con un primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di

motivazione con riferimento all’articolo 594 del codice penale, per
mancanza di un adeguato apparato motivazionale in ordine alla
sussistenza del reato contestato.
3.

Con un secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio

di motivazione con riferimento agli articoli 192, 194, 210 del codice di
procedura penale, nonché 594 e 599 del codice penale. Il giudice di pace
avrebbe fondato la sua decisione sulle dichiarazioni rese dal teste
Giacoma Taccia, la quale, però, è stata reticente in diverse occasioni ed
è incorsa in innumerevoli contraddizioni ed incongruenze, cosicché
verrebbero meno i necessari riscontri alle dichiarazioni della persona
offesa.
4.

Con un terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di

motivazione con riferimento all’articolo 62-bis del codice penale, per
mancata concessione delle attenuanti generiche, lamentando la totale
assenza di motivazione sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è generico, a fronte di una sentenza che,
sebbene contenga una motivazione sull’affermazione di responsabilità
piuttosto essenziale, deve leggersi sistematicamente con riferimento
anche alla parte iniziale della stessa, dove si riportano in dettaglio le
risultanze probatorie.
2. Quanto al secondo motivo di ricorso, occorre ricordare che la
deposizione della persona offesa costituisce prova piena e sufficiente
per giungere alla condanna, una volta vagliatane l’attendibilità, e che

1

offendeva l’onore e il decoro dell’avvocato Seba Virga.

4,

nel caso in esame tale deposizione è riscontrata da quella del teste
Taccia.
3.

Quanto al terzo motivo di ricorso, non risulta che vi sia stata richiesta
di applicazione delle attenuanti generiche in sede di discussione di
appello e comunque “L’obbligo di motivazione in materia di
circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la
sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione
opposta” (Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace). In ogni caso,

misura prossima al minimo edittale, per cui anche sul punto non era
necessaria una motivazione specifica ed approfondita (v. Cass. Sez.
2, Sentenza n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596; sez. IV, 21
settembre 2007, n. 38536; Sez. 6, n. 8156 del 12/01/1996, Moscato,
Rv. 205540).
4.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; alla
declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché
(trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa
emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007,
Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle
ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare
in Euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13/3/2015

quanto al trattamento sanzionatorio, la pena è stata irrogata in

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA