Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19260 del 07/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19260 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OBIEDKOVA YULIA nato il 10/07/1976

avverso la sentenza del 07/07/2015 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 07/02/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona
confermava la sentenza con cui il tribunale di Fermo, in data 3.3.2014,
aveva condannato Obiedkova Yulia alla pena ritenuta di giustizia, in
relazione al reato di cui all’art. 495, c.p., in rubrica ascrittole.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento ad
una inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della
corte territoriale ed alla mancata risposta in ordine alla formulata
eccezione sulla inesistenza del falso materiale.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto la ricorrente propone
una mera e del tutto generica rivalutazione del compendio probatorio
operata dal giudice di secondo grado, attraverso una motivazione con
cui l’imputata non si confronta, non consentita in questa sede, stante la
preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria
valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti
gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla
Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di
legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova
valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr.

ex plurimis,

Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289).
Completamente estraneo al thema decidendum appare, infine, il rilievo
sul falso materiale.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
della ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese
del procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa
delle ammende, posto che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultima immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata,

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 7.2.2018.

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