Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1926 del 29/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 1926 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) GARBATI MANOLETE ROMOLO N. IL 09/12/1962
avverso la sentenza n. 2229/2011 CORTE APPELLO di ANCONA, del
31/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 29/11/2012

cc: 29-11-12

FATTO E DIRITTO
1 .-. Garbati Manolete Romolo ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, con la quale la Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna
pronunciata nei suoi confronti in primo grado per il reato di evasione dagli arresti
domiciliari.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego
delle attenuanti generiche ed alla entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva.
2 .-. Il ricorso é inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.
Tutte le odierne censure sono già state esaminate e respinte, con congrua
motivazione, dalla Corte di merito.
I rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono in allegazioni di
mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del giudice di merito
pur adeguatamente motivato con il riferimento alla inaffidabilità del prevenuto e agli
innumerevoli suoi precedenti penali, nonché carenti della richiesta specificità là dove
si lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli all’imputato
semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della loro decisiva rilevanza.
Altrettanto generici quelli relativi alla pena, determinata d’altronde nei minimi
edittali.
3 .-. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di curo
mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle Ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di curo mille in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 29-11-12.

R.G. n. 25721-12

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA