Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19259 del 07/02/2018
Penale Sent. Sez. 7 Num. 19259 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUIG DALGYS KATIA nato il 19/09/1981 a L’HAVANA( CUBA)
avverso la sentenza del 03/11/2016 del TRIBUNALE di TORINO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
Data Udienza: 07/02/2018
FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Torino confermava la
sentenza con cui il giudice di pace di Torino, in data 15.4.2015, aveva
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condannato Dalgys Trarli Katia alla pena ritenuta di giustizia ed al
risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte
in danno di Martinez Rodriguez Lisbeth.
2.
Avverso la sentenza della corte di appello, di cui chiede
l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputata,
eccependo l’intervenuta
estinzione del reato per remissione di querela.
3. Il ricorso è fondato e va accolto, essendosi verificata una causa
estintiva del reato per il quale l’imputata ha riportato condanna,
rappresentata dalla remissione della querela originariamente proposta.
Ed invero, come emerge dagli atti acquisiti al procedimento, la persona
offesa dal reato, in data 12.12.2016, presso gli uffici della Procura della
Repubblica del Tribunale di Torino, ha provveduto a rimettere
formalmente la querela presentata nei confronti della ricorrente in
relazione al reato per cui quest’ultima è stata condannata; remissione
cui ha fatto seguito, nello stesso verbale, formale accettazione da parte
della Martinez.
Rilevato, pertanto, che sono state puntualmente rispettate le formalità
previste dall’art. 340, c.p.p., in tema di remissione della querela e di
accettazione, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di
cui all’art. 152, c.p. (applicabile nel caso in esame trattandosi di reato
perseguibile a querela di parte), che va rilevata e dichiarata in sede di
legittimità, (cfr. Cass., sez. un., 25.2.-27.5.2004, n. 24246), non
risultando, peraltro, evidente l’insussistenza di responsabilità
dell’imputata per il reato innanzi indicato.
L’impugnata sentenza deve essere, dunque, annullata senza rinvio, per
estinzione del reato per cui la ricorrente ha riportato condanna.
civile, in relazione al delitto ex artt. 582, c.p., a lei in rubrica, commesso
Ai sensi dell’art. 340, co. 4, c.p.p., le spese del presente grado di
giudizio vanno poste a carico della querelata Dalgys, non essendo stato
diversamente convenuto nell’atto di remissione della querela.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto
Pone le spese del procedimento a carico della querelata Dalgys
Katia.
Così deciso in Roma il 7.2.2018.
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per remissione della querela.