Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19257 del 27/03/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 19257 Anno 2014
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: DE AMICIS GAETANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FADAOUI OMAR N. IL 20/07/1972 parte offesa nel procedimento
c/
BACHARI MALIKA N. IL 01/01/1972
avverso l’ordinanza n. 1630/2012 GIP TRIBUNALE di SANREMO, del
14/09/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite-le conclusioni del PG Dott. g
o ne-T-A
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Co/tA-e/e444-0

Uditi difensor Avv.;

4,1/4

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Data Udienza: 27/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto emesso il 14 settembre 2012 il G.i.p. presso il Tribunale di Sanremo ha
ordinato l’archiviazione del procedimento nei confronti di Bachari Malika per il reato di
cui all’art. 368 c.p., ritenendo l’infondatezza della notizia di reato.

per cassazione avverso il su indicato decreto di archiviazione, deducendone la totale
mancanza di motivazione ex art. 606, lett. e), c.p.p., in quanto formato su un modello
prestampato, senza menzionare l’avvenuto deposito dell’atto di opposizione
all’archiviazione e senza indicare le ragioni in base alle quali l’opposizione debba
considerarsi inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato e va accolto.

4. Emerge dagli atti che alla richiesta di archiviazione, formulata dal P.M. in data 16
aprile 2012 e notificata il 17 aprile 2012, ha fatto seguito un atto di opposizione depositato
in data 30 aprile 2012, del cui contenuto il G.i.p. non ha tenuto conto nella motivazione del
successivo decreto di archiviazione del 14 settembre 2012.

5. A tale riguardo, invero, occorre considerare che, secondo un orientamento
interpretativo largamente prevalente nella giurisprudenza di questa Suprema Corte (da
ultimo, Sez. 5, n. 19073 del 31/03/2010, dep. 19/05/2010, Rv. 247511; Sez. 1, n. 31605 del
13/07/2009, dep. 30/07/2009, Rv. 244323), l’opposizione della persona offesa alla richiesta
di archiviazione proposta oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell’avviso
della richiesta non ne determina l’inammissibilità e non esonera, quindi, il giudice che nel
frattempo non abbia già provveduto, dal valutarla.

6. Ne discende, conclusivamente, che il decreto impugno deve essere annullato senza
rinvio, con la restituzione degli atti al Tribunale di Sanremo per l’ulteriore corso.
1

2. Nell’interesse della persona offesa, Fadaoui Omar, il difensore ha proposto ricorso

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale
di Sanremo per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, lì, 27 marzo 2014.

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