Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19257 del 07/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 19257 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
INZAINA MASSIMO nato il 31/12/1969 a SAVONA

avverso la sentenza del 19/09/2016 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

Data Udienza: 07/02/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Genova
confermava la sentenza con cui il tribunale di Savona, in data
29.10.2015, aveva condannato Inzaina Massimo alla pena ritenuta di
giustizia, in relazione al reato in rubrica ascrittogli.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

lamentando violazione di legge, con riferimento al mancato accoglimento
di da parte del tribunale di un’istanza di rinvio per legittimo
impedimento del difensore ed alla mancata affermazione della
sussistenza di una delle cause di non punibilità, previste dall’art. 129,
c.p.p.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, essendo fondato su motivi del
tutto generici, in violazione dell’art. 581, lett. c), c.p.p., che nel dettare,
in generale, quindi anche per il ricorso in Cassazione, le regole cui
bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce che nel relativo
“i motivi, con

atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri,

l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art. 591, co. 1,
lett.

c),

c.p.p.,

determina,

per

l’appunto,

l’inammissibilità

dell’impugnazione stessa (cfr. Cass., sez. VI, 30.10.2008, n. 47414, rv.
242129; Cass., sez. VI, 21.12.2000, n. 8596, rv. 219087).
Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, se ne apprezza la
genericità anche sotto un ulteriore profilo, in quanto, consistendo nella
riproposizione acritica delle stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto il
ricorrente non si confronta), deve considerarsi non specifico, ed anzi,
meramente apparente, non assolvendo alla funzione tipica di critica
puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Cass., sez. IV,
18.9.1997 – 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., sez. V, 27.1.2005 25.3.2005, n. 11933, rv. 231708; Cass., sez. V, 12.12.1996, n. 3608,
rv. 207389).

l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle
ammende, posto che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7.2.2018.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA