Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 19256 del 07/02/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 19256 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GRASSI ALDO nato il 11/04/1955 a SANTARCANGELO DI ROMAGNA parte offesa
nel procedimento
c/
SALVINI UGO
GANDINI ELISA
MAGGIORELLI ENRICO
BRIANTI SIMONA
BRANCALANCI DANIELA
BRUNO GIUSEPPE
MARTELLI MATTEO
CAGNA VITTORIO
MEZZADRI ALESSANDRA
CORUZZI FRANCESCO GIUSEPPE
MONTANARINI ALBERTO
DE ANGELIS PAOLA
SILVAGNA LUCIA
DE SENSI MATTEO
ZIVERI MARCELLO

avverso il decreto del 22/09/2016 del GIP TRIBUNALE di PARMA

Data Udienza: 07/02/2018

dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;

2

FATTO E DIRITTO
1. Con il provvedimento di cui in epigrafe il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Parma disponeva l’archiviazione del
procedimento penale sorto a carico di Salvini Ugo ed altri, in relazione al
reato di cui all’art. 595, c.p., commesso in danno dell’avv. Aldo Grassi.
2. Avverso il suddetto provvedimento, di cui chiede l’annullamento, ha

qualità di avvocato iscritto all’albo speciale degli avvocati cassazionisti.
Con nota del 21-24.1.2018 l’avv. Grassi ribadiva la piena legittimità
della proposizione del ricorso in proprio, essendo egli avvocato iscritto
all’albo speciale dei patrocinatori abilitati alla difesa presso la Corte di
Cassazione, proponendo, in caso di ritenuta inammissibilità del ricorso,
questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3, Cost, in
considerazione della disparità di trattamento tra la persona offesa e
l’imputato, posto che quest’ultimo ha la possibilità di proporre
personalmente il ricorso per cassazione
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per una ragione squisitamente
processuale.
Ed invero il Grassi, in quanto persona offesa dal reato, non era
legittimato a proporre personalmente ricorso per cassazione avverso il
provvedimento di archiviazione, vale a dire senza munirsi del patrocinio
di un difensore cassazionista.
Secondo l’orientamento da tempo dominante nella giurisprudenza di
legittimità, infatti, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di
archiviazione non può essere proposto personalmente dalla persona
offesa ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da
difensore munito di apposito mandato defensionale, pur se non integrato
da procura speciale (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 15/01/2014, n.
2330, rv. 258256; Cass., sez. VI, 13/04/2012, n. 22025, rv. 252873).
La persona offesa, infatti, al pari della parte civile, non ha il diritto di
proporre personalmente ricorso per cassazione, atteso che la
disposizione di cui alla prima parte dell’art. 613 c.p.p., secondo la quale,
in deroga alla regola generale della necessaria sottoscrizione di un

proposto ricorso per cassazione la suddetta persona offesa, in proprio, in

difensore iscritto nell’albo speciale, è consentito alla “parte” di
sottoscrivere personalmente il ricorso, è applicabile unicamente nei
confronti dell’imputato, non potendo le parti private diverse
dall’imputato stare in giudizio se non “col ministero di un difensore
munito di procura speciale” ex art. 100 c.p.p., che non può essere,
ovviamente, lo stesso ricorrente.

rappresentanza tecnica da parte di difensore abilitato, anche se
ricorrente è un avvocato cassazionista, dovendosi escludere l’autodifesa
tecnica e la difesa personale dell’interessato (cfr.,

ex plurimis, Cass.,

sez. II, 19.12.2012, n. 2724, rv. 255083).
Assolutamente generici appaiono i termini con cui è stata prospettata la
menzionata questione di legittimità costituzionale, senza tacere che il
novellato art. 613, co. 1, c.p.p., non consente più all’imputato di
presentare ricorso per cassazione personalmente.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente,
ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento
e della somma di euro 2000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di
impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa
nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.
Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Rom,a, il 7.2.2018.

In tema di ricorso per cassazione, infatti, è sempre necessaria la

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